Nei mesi scorsi vi abbiamo tenuti aggiornati sulle principali novità della Riforma del Condominio 2013, la legge 220/2012, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012. Domani, 18 giugno, scatteranno tutte queste novità, che andranno a modificare alcune disposizioni del Codice Civile.
Ecco per i nostri lettori una sintesi dei punti principali della Riforma del Condominio 2013. Attraverso i link ipertestuali potrete visionare guide dettagliate rispetto ai temi di vostro interesse.
La Riforma in pillole
Questi gli aspetti essenziali della Riforma:
- le parti comuni. La Riforma del Condominio 2013 è intervenuta al fine di superare alcuni dubbi interpretativi circa le parti comuni, quali sono e quando possono essere modificate? Ma, soprattutto, che diritto hanno i condomini sulle stesse? I diritti sono proporzionati “al valore dell’unità immobiliare” e, ai fini della loro tutela, è possibile richiedere la convocazione dell’assemblea per diffidare l’esecutore di attività che influiscono sostanzialmente e negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni;
- l’amministratore. La figura dell’amministratore “professionista” diventa obbligatoria solo per i condomini con più di 8 proprietari, viceversa potrà essere uno degli stessi condomini ad assumere tale incarico. La Riforma 2013 disciplina tutti i requisiti (diploma e corso di formazione), gli obblighi, nonché i casi di revoca dell’amministratore, che verrà investito di un incarico annuale, prorogabile di altri 12 mesi. L’amministratore dovrà occuparsi anche dell’apertura del cosiddetto c/c condominiale, su cui transiteranno tutte le operazioni di gestione, disponibili per tutti i condomini, i quali potranno richiedere anche la creazione di un sito web condominiale;
- il regolamento di condominio. Le novità della Riforma interesseranno anche il regolamento condominiale che, sostanzialmente, riguarda: l’utilizzo delle parti comuni, la tutela dello stabile e del suo decoro, l’amministratore e la ripartizione delle spese. Le nuove disposizioni disciplinano anche l’aspetto sanzionatorio: sono previste, infatti, pene più pesanti, pari a ben € 200, che possono diventare € 800 in caso di recidive;
- i valori millesimali. Su questo tema la Riforma 2013 stabilisce che i valori millesimali possono essere modificati all’unanimità, anche solo per l’interesse di un singolo condomino, con la maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell’edificio, in specifici casi;
- l’assemblea condominiale. Cambiano le maggioranze per l’approvazione delle delibere, che possono essere impugnate da ogni condomino assente, astenuto o dissenziente, il quale può richiedere l’annullamento all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deliberazione o comunicazione (per gli assenti);
- gli animali domestici. La Riforma 2013 sarà apprezzata soprattutto dai proprietari degli animali domestici, che, pur restando responsabili del proprio animale, non possono vedersi vietato il diritto a possedere gli stessi. Gli animali non possono essere vietati, visto che una sentenza della Cassazione ha riconosciuto un diritto soggettivo all’animale da compagnia.
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