La Convenzione di Ginevra ha elaborato i requisiti dello status di rifugiato, necessari ad ottenere il diritto d’asilo. Oltre agli obblighi internazionali, l’Italia è tenuta a rispettare anche l’articolo 10 della Costituzione.
Viene definito rifugiato (o rifugiato politico) chi è costretto a fuggire o viene espulso dal proprio Paese per motivi religiosi, etnici, razziali o per il proprio credo ideologico. Lo status di rifugiato è stato determinato dalla Convenzione di Ginevra, di cui l’Italia ha ratificato le condizioni.
Chi si trova in questo status può beneficiare del diritto d’asilo in altri Paesi, chiedendo il soggiorno e la protezione internazionale. In Italia , la disciplina del diritto d’asilo è contenuta nell’articolo 10 della Costituzione che lo concede a tutti gli individui che subiscono la negazione dei diritti politici.
Molto importante sul piano internazionale è anche la Convenzione di Dublino e il successivo Regolamento CE, che hanno stabilito le direttive in materia di esame della domanda di asilo.
RIFUGIATI: CHI PUO’ OTTENERE IL DIRITTO D’ASILO?
Il diritto d’asilo nella Costituzione italiana
Il diritto d’asilo è un diritto fondamentale dell’individuo, universalmente riconosciuto, che prevede la tutela e la protezione di un individuo che è costretto ad abbandonare il Paese d’origine per i motivi che andremo a precisare più avanti.
Si tratta di un diritto molto antico (c’è chi addirittura lo fa risalire agli Egizi) ed è previsto nella nostra Costituzione all’articolo 10, il quale assicura la protezione politica alle persone a cui viene negato l’esercizio delle libertà democratiche nel Paese di origine.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha elaborato delle distinzioni:
- il rifugiato politico (perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza o altro);
- il richiedente asilo, ovvero chi chiede sia il soggiorno che la protezione;
- il profugo, cioè colui che è fuggito a causa di guerre, persecuzioni o calamità naturali.
La Convenzione di Ginevra
La Convenzione di Ginevra, tenutasi nel 1951, ha sancito i principi generali riconosciuti a livello internazionale per l’applicazione del diritto d’asilo, nonché l’esatta nozione di “rifugiato”.
Dunque, è rifugiato colui che è costretto, direttamente o indirettamente, ad abbandonare dal Governo ad abbandonare il proprio Paese e a rifugiarsi in un altro dove, appunto, chiede asilo.
L’articolo 1 della Convenzione di Ginevra specifica le condizioni i per ottenere lo status di rifugiato:
- discriminazioni razziali;
- discriminazioni fondate sulla nazionalità;
- limitazione della libertà di culto;
- persecuzioni politiche;
- discriminazione fondate sull’appartenenza ad un gruppo etnico.
Lo status di rifugiato si perde quando:
- il richiedente riacquista volontariamente la cittadinanza del Paese di provenienza;
- il rifugiato torna nel Paese da cui era scappato;
- il rifugiato acquista la cittadinanza e gode della protezione di un altro Paese;
Sempre all’articolo 1 della Convenzione, ma nelle sezioni D, E ed F, vengono elencate le cause di esclusione al diritto d’asilo. Nel dettaglio non può ottenere lo status di rifugiato chi:
- beneficia della protezione delle Nazioni Unite o dell’Alto Commissariato per i rifugiati;
- si rifugia in un Paese dove è cittadino.
Chi ottiene lo status di rifugiato e, quindi, può beneficiare del diritto d’asilo, non può essere espulso dal Paese che lo protegge, se non per gravi ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale (ex articolo 32 della Convenzione di Ginevra). Quando si verificano queste circostanze, il rifugiato non può essere espulso immediatamente ma gli deve essere concesso un periodo di tempo per cercare un altro Paese che lo accolga.
La Convenzione di Dublino
Oltre alla Convenzione di Ginevra, l’Italia ha ratificato anche la Convenzione di Dublino del 1992. Tale Convenzione ha avuto ad oggetto la determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Lo Stato competente deve:
- accettare il richiedente asilo che ha presentato domanda in un altro stato membro o riammetterlo;
- concludere l’esame della domanda;
- comunicare i dati statistici sul numero dei richiedenti asilo agli altri Stati membri;
- comunicare allo Stato che ne fa domanda le informazioni personali del richiedente necessarie ad esaminare la richiesta di asilo (previo il consenso dell’interessato).
Il Regolamento Dublino II
Nel 2003, gli Stati europei si sono impegnati a proseguire il tracciato della Convenzione di Dublino con la stipulazione del c.d. Regolamento Dublino II (Regolamento CE n. 343 del 2003) che ha di fatto sostituito l’accordo precedente.
Il Regolamento di Dublino garantisce ad ogni rifugiato che la sua domanda d’asilo sia esaminata da uno Stato membro dell’Ue, per evitare che sia mandato da un Paese all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la richiesta.
Con questo Regolamento si stabilisce che la Nazione competente ad esaminare la domanda di asilo sia lo Stato in cui il rifugiato fa il primo ingresso, regolare o meno. Vengono poi stabilite delle regole specifiche: per esempio, nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non accompagnato, la sua domanda deve essere esaminata dallo Stato membro che si sta occupando della protezione dei genitori o di altri familiari, ciò per salvaguardare il ricongiungimento familiare.
Tuttavia, nonostante i criteri per determinare la competenza, ciascuno Stato membro ha il diritto di esaminare la domanda di asilo per ragioni umanitarie, pur non essendo competente, sempre che il rifugiato accetti.
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