Come viene liquidato il rimborso dell’Irpef risultante dal modello 730? Con quali tempi? Dopo quali controlli?
I calcoli che vengono effettuati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione delle imposte dovute da parte del contribuente, possono evidenziare un debito o un credito.
La dichiarazione dei redditi, esponendo i redditi del contribuente relativi all’anno dell’imposta, evidenzia l’ammontare delle imposte dovute sui redditi dichiarati.
L’imposta versata solitamente non coincide con questo importo in quanto si dovrà considerare le ritenute d’acconto trattenute dal datore di lavoro, gli acconti già versati e crediti dell’anno precedente. E’ possibile infatti che, effettuati tutti i conteggi sopra esemplificati, il contribuente verifichi di avere versato una imposta maggiore a quella dovuta ed abbia pertanto maturato un credito.
Questo potrà essere utilizzato in compensazione (ossia sottratto agli importi a debito) o potrà essere richiesto a rimborso.
Va infatti ricordato che, in alternativa al rimborso, dal 2014 è possibile scegliere di utilizzare il credito che risulta dal 730, per pagare, con compensazione, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.
La compensazione consiste nell’utilizzazione del credito per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l’importo materialmente pagato dal contribuente. In fase di compilazione del modello si dovrà indicare gli importi a credito nel quadro “I Imposte da compensare” qualora si voglia destinarle alla compensazione con altre imposte.
Rimborso con modello 730
Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico con la busta paga o la pensione.
Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.
Rimborso erogato direttamente dall’agenzia delle entrate
Sulla base di quanto previsto nella Legge Stabilità 2014 il rimborso del credito Irpef, a partire dal modello 730/2014 (periodo di imposta 2013), avverrà da parte dell’Agenzia delle Entrate qualora dalla dichiarazione derivi un credito Irpef superiore a 4.000 euro. Questo dunque non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione del mese di luglio (agosto per i pensionati) ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate previo controlli documentali.
Stessi controlli dovranno essere effettuati per i medesimi importi non solo per i lavoratori dipendenti con sostituto ma, a partire da quest’anno, anche per i modelli 730 presentati da dipendenti senza sostituto, per rimborsi superiori a 4.000 euro.
Entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione, tali importi subiranno una verifica da parte del Fisco che controllerà sia di documenti da cui deriva il credito che la spettanza di eventuali detrazioni per carichi famigliari.
Il controllo sarà effettuato anche se il credito di imposta scaturisce da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Ne consegue che a partire da quest’anno il rimborso non arriverà nelle mani dei contribuenti nei mesi di luglio/agosto ma probabilmente non prima di dicembre.
La Commissione Finanze della Camera ha approvato il 14 maggio, all’unanimità, una risoluzione che impegna il Governo a intervenire per individuare un termine certo per il rimborso da 730. La norma in questione prevede solo delle tempistiche per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (6 mesi dalla data di trasmissione del 730 da parte dei CAF, intermediari o sostituti d’imposta), ma non definisce anche il termine entro il quale dovrebbe essere erogato il rimborso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA