Il parrucchiere è responsabile per il taglio errato o per la tinta non conforme alla richiesta. Chiedere il risarcimento dei danni è un diritto del cliente. Vediamo come e quando.
Anche il parrucchiere è tenuto al risarcimento dei danni se non rispetta le richieste dei clienti tagliando i capelli più del dovuto o sbagliando la tonalità della tinta.
La natura del risarcimento è sia di tipo morale che patrimoniale: oltre alla restituzione di quanto pagato e degli eventuali interventi correttivi, il parrucchiere è tenuto anche a risarcire il danno morale, ovvero il danneggiamento dell’immagine del cliente. Naturalmente l’ammontare del risarcimento varia in base all’entità del danno che si riesce a dimostrare in giudizio.
Questo diritto è stato riconosciuto da una sentenza del giudice di pace di Catania, nel lontano 1999, che ha condannato un parrucchiere al risarcimento dei danni per aver svolto un lavoro diverso da quanto concordato con il cliente. Non solo, lo stesso giudice ha ribadito che il parrucchiere ha il dovere di eseguire la prestazione con perizia e diligenza professionale e di rispettare i desideri della clientela, ove possibile.
Risarcimento danni: anche il parrucchiere è responsabile
Se il parrucchiere è il vostro incubo più grande sappiate che esiste una sentenza che sancisce il diritto del cliente a chiedere il risarcimento dei danni quando il taglio o la tinta si discostano da quanto richiesto.
La sentenza in questione è la numero 288 del 1999, emessa dal giudice di pace di Catania in seguito al ricorso di una donna insoddisfatta del taglio di capelli, troppo corto rispetto alle sue richieste. In questa occasione il giudice di pace ha riconosciuto una violazione durante l’esecuzione della prestazione ed ha condannato il parrucchiere al risarcimento dei danni.
Nel caso in esame, la donna sosteneva che per colpa del taglio di capelli troppo corto non aveva potuto indossare l’abito da sposa già acquistato (perché non adatto al nuovo taglio) e si era vista costretta a posticipare le nozze.
A nulla è servita la resistenza del parrucchiere: infatti, la cliente ha dimostrato al giudice - tramite fotografie e testimonianze- che il parrucchiere non si era limitato ad una “spuntatina" (come richiesto) ma aveva tagliato i capelli di ben 10 cm.
La decisione del giudice di pace è supportata dal dettato dell’articolo 1176 del Codice civile che recita:
“Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Dunque, essendo il parrucchiere un professionista, egli è tenuto ad eseguire la prestazione secondo precisi standard di diligenza e professionalità, a differenza di quanto fatto nel caso di specie. Ne consegue che la ricorrente ha ottenuto il risarcimento sia del danno patrimoniale, quindi del pregiudizio economico subito, che del danno morale, dovuto al danneggiamento dell’immagine e del sogno di convolare a nozze con i capelli lunghi.
In conclusione, anche il parrucchiere (così come gli altri professionisti) è tenuto a rispettare le richieste dei clienti e ad eseguire la prestazione con l’accortezza che la professione richiede.
Questo non significa che è possibile ottenere il risarcimento dei danni per ogni taglio o acconciatura non pienamente soddisfacenti: il danno subito va dimostrato con il supporto di prove, spesso difficili da reperire, e va parametrato dal giudice caso per caso.
Il nostro consiglio è di rivolgersi sempre ad un parrucchiere di fiducia e, soprattutto, di contare fino a dieci prima di optare per un cambio di look.
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