La legge riconosce il diritto di chiedere il risarcimento dei danni di tipo sanitario quando il tatuatore non ha rispettato le regole di igiene prescritte. In caso di danno estetico, invece, non è dovuto alcun risarcimento.
Eseguire un tatuaggio può comportare gravi problemi per la salute, per questo la legge riconosce la possibilità di chiedere il risarcimento del danni al tatuatore.
Dunque, il tatuatore è tenuto a risarcire i danni di tipo sanitario al cliente che contrae un’infezione a causa del non rispetto delle norme igienico-sanitarie prescritte. Tuttavia il risarcimento danni è dovuto solo se il cliente dimostra di aver rispettato tutti gli accorgimenti prescritti dal tatuatore per evitare l’insorgere di infezioni o problemi sanitari di altro tipo.
Quando invece il danno è di tipo estetico, per esempio se il tatuaggio è difforme rispetto al disegno iniziale, non è detto che ci sia il risarcimento dei danni. Ciò perché per due ragioni principali:
- il risultato finale dipende dalla bravura del tatuatore, che varia anche in base al prezzo pagato;
- la giurisprudenza considera il tatuaggio “un’opera artistica”, rimettendo il giudizio estetico alla soggettività e ai gusti del tatuatore.
Andiamo ad approfondire la questione.
Risarcimento dei danni di tipo sanitario
Ogni tatuatore è tenuto a rispettare delle specifiche norme igieniche per la sterilizzazione degli strumenti usati (soprattutto per gli aghi) e del luogo di lavoro. Per questa ragione egli può essere condannato al risarcimento dei danni di tipo sanitario riportati dal cliente a seguito dell’esecuzione di un tatuaggio, se si dimostra la trasgressione delle regole igieniche prescritte.
Prima di chiedere il risarcimento al giudice, il cliente deve far accertare l’entità e la causa del danno da un medico poiché l’onere della prova grava su di lui. Questo significa che il cliente deve dimostrare il nesso causale tra la scarsa igiene e l’infezione contratta e deve altresì dimostrare di aver eseguito tutti gli accorgimenti prescritti dal tatuatore sulla detersione e l’idratazione della pelle. Solo in questo caso il giudice può condannare il tatuatore al risarcimento dei danni sanitari.
Inoltre il tatuatore non è responsabile se il cliente ha omesso di riportare tutte le informazioni sul suo stato di salute nel consenso informato, per esempio patologie cutanee ed allergie.
Vediamo, invece, cosa prescrive la legge quando il danno è di tipo estetico.
Risarcimento dei danni di tipo estetico
Ad oggi non ci sono sentenze che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni di tipo estetico per l’esecuzione di un tatuaggio “brutto” o comunque diverso rispetto al disegno pattuito con il cliente.
Infatti l’estetica di un tatuaggio è rimessa ad un giudizio soggettivo pertanto resta difficile - se non impossibile - per il giudice avere dei parametri oggettivi con i quali valutare l’entità del danno estetico. Ciò che è brutto per il cliente potrebbe non esserlo per giudice che deve decidere la questione nel merito. Per di più, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il tatuaggio è “un’opera artistica” e come tale non può essere circoscritta in canoni estetici precostituiti.
Altro fattore, non meno rilevante, è che la bravura del tatuatore nell’eseguire il tatuaggio dipende dal prezzo richiesto: quindi chi vuole risparmiare corre consapevolmente il rischio di rivolgersi ad un professionista con poca esperienza e scarse abilità.
Comunque, in caso di danno estetico, il nostro consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un avvocato, che saprà consigliare cosa fare.
Il consenso informato
Prima di eseguire il tatuaggio, il cliente è tenuto a leggere attentamente e a firmare il consenso informato.
Si tratta di una dichiarazione obbligatoria che serve al cliente per autorizzare la prestazione scelta e al tatuatore per avere le informazioni necessarie sullo stato di salute del cliente (allergie, infezioni, patologie cutanee) e sugli eventuali rischi che corre accettando di farsi un tattoo. In questo modo il personale sanitario sa come comportarsi in caso di reazioni allergiche al tatuaggio.
Quando il tatuaggio viene effettuato su un minorenne, il consenso informato va sottoscritto dai genitori, dal tutore o da chiunque ne abbia la patria potestà.
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