Inquilini partecipano alle assemblee di condominio?

Isabella Policarpio

18/12/2019

Chi è in affitto, di norma, non partecipa alle assemblee condominiali, quindi non ha diritto di voto. Tuttavia esistono delle eccezioni, ad esempio quando si discute di riscaldamento. Ecco tutte le ipotesi.

Inquilini partecipano alle assemblee di condominio?

Uno dei dilemmi più comuni tra gli inquilini riguarda la possibilità di partecipare alle assemblee di condomino. Facciamo subito chiarezza: la norma vuole che solo i proprietari delle unità immobiliari possano partecipare e votare alle assemblee.

Come ogni regola, anche questa conosce le sue eccezioni. Infatti, dopo la riforma del condominio, la legge ha ammesso anche agli affittuari la possibilità di prendere parte ad alcune delibere ed esprimere il voto, o almeno in determinate materie circoscritte: le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento econdizionamento dell’aria.

Gli affittuari, inoltre, possono intervenire, ma senza diritto di voto, quando la riunione di condominio ha ad oggetto la modificazione dei servizi comuni ai condomini.

In questi casi, l’amministratore di condominio deve convocare anche gli affittuari, altrimenti questi avranno il diritto di impugnare la deliberazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Riunioni di condominio: chi è in affitto non deve partecipare

Chi vive in condominio in affitto, senza essere il proprietario dell’immobile, non deve prendere parte alle riunioni di condominio, o almeno questa è la regola generale. Infatti, come ogni regola, anche qui ci sono delle eccezioni.

La norma cui fare riferimento è la legge numero 329 del 1978, in cui all’articolo 10 vengono spiegati i casi in cui gli affittuari hanno diritto di partecipare alle riunioni. Si tratta di un diritto e non di un obbligo: questo significa che la deliberazione sarà valida anche in caso di loro assenza.

Nello specifico, gli affittuari possono partecipare e hanno diritto di voto per le questioni che attengono il riscaldamento e i condizionatori. Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge a riguardo.

Riunioni di condominio, ecco quando gli affittuari possono partecipare

Come abbiamo anticipato, la legge prevede che gli affittuari hanno il diritto di partecipare alle riunioni di condominio e, quindi, di votare, solo quando le deliberazioni riguardano la gestione del riscaldamento e il funzionamento dei condizionatori. Questa regola è contenuta nell’articolo 10, comma 1, della legge n. 392 del 1978.

A ben vedere, la legge non riconosce un vero e proprio potere di autogestione sul riscaldamento e sui condizionatori, ma solamente il potere gestionale di spesa, in altre parole, il proprietario dell’immobile continua ad avere l’ultima parola sugli impianti.

Gli affittuari inoltre hanno potere di intervento - ma non di voto - su tutte le delibere che modificano i sevizi e gli spazi comuni (si veda l’articolo 10, comma 2, della legge 392 del 1978).

Se l’affittuario non partecipa alla riunione la deliberazione sarà comunque valida.

Invece, se l’amministratore di condominio omette di avvisare gli affittuari della riunione questi potranno decidere di impugnare la deliba entro 30 giorni. Se non si oppongono entro questo termine, gli affittuari saranno tenuti a rispettare quanto stabilito.

E l’usufruttuario?

Come deve comportarsi invece l’usufruttuario di un piano o di una porzione dell’edificio? In questo caso, l’usufruttuario ha diritto di voto in assemblea condominiale per i fatti che riguardano l’ordinaria amministrazione e il godimento degli spazi in comune con gli altri condomini.

In tutti gli altri casi, il diritto di voto spetta esclusivamente ai proprietari delle porzioni di immobili, salvo eccezioni stabilite ad hoc.

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