La sanzione amministrativa consegue al compimento di un illecito amministrativo ed è costituita da una somma pecuniaria, fissa o proporzionale, che il trasgressore deve versare allo Stato. Di seguito la disciplina.
La sanzione amministrativa è la forma di punizione prevista dall’ordinamento italiano conseguente alla violazione di una norma giuridica.
Solitamente la sanzione amministrativa ha carattere pecuniario ed il suo ammontare può essere fisso, quando non è prevista una soglia massima, oppure proporzionale, quando il suo ammontare oscilla da 10 fino a 15 mila euro.
L’articolo 11 della legge n. 689 del 1981 determina i fattori che causano la variazione dell’ammontare della sanzione; essi sono:
- la gravità della violazione;
- l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- le condizioni economiche del trasgressore.
La sanzione amministrativa può essere contestata mediante ricorso al giudice di pace o al giudice ordinario, dove il ricorrente può chiederne l’annullamento o la riduzione a condizione che l’opposizione sia tempestiva.
Di norma, le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni, fatta eccezione delle contravvenzioni stradali per le quali si prevede un termine inferiore.
Adesso andiamo a spiegare più dettagliatamente cos’è la sanzione amministrava, come opporsi ad essa e quali sono tempi di prescrizione.
Cosa sono le sanzioni amministrative
La sanzione amministrativa è il frutto della legge n. 689 del 1981 che ha istituito l’illecito amministrativo ed attuato il processo di depenalizzazione: molti reati che fino a quel momento erano puniti con l’ammenda oggi sono sanzionati con la sola pena pecuniaria.
Secondo questa legge, sono sanzioni amministrative tutte quelle che non non hanno conseguenze sul casellario giudiziario del trasgressore. Inoltre nessuna sanzione amministrativa implica la restrizione della libertà del trasgressore in quanto sono sempre misure sanzionatorie di tipo economico.
Le principali sanzioni amministrative sono quelle con natura fiscale, conseguenti alla violazione di norme tributarie (come il mancato pagamento delle imposte), e quelle inerenti la tutela del lavoro, quindi la violazione delle regole sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto delle norme contro gli infortuni o degli obblighi di previdenza e assistenza sociale.
Inoltre sono comprese nel novero delle sanzioni amministrative anche la maggior parte delle violazioni del codice della strada (con l’esclusione della guida in stato di ebbrezza e della guida senza patente).
Chi riceve una sanzione amministrativa può opporsi dinanzi al giudice e chiedere l’annullamento o la riduzione del provvedimento. Vediamo come ed entro quali termini.
Come opporsi alla sanzione amministrativa
Chi riceve una sanzione amministrativa può fare opposizione se la ritiene illegittima, chiedendone l’annullamento o la riduzione.
Generalmente l’opposizione va presentata al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Vi sono poi dei casi - tassativamente elencati - in cui l’opposizione deve essere rivolta al giudice ordinario, per esempio in materia di previdenza e assistenza sociale, antiriciclaggio, tutela del lavoro e igiene degli ambienti di lavoro.
Chi vuole opporsi alla sanzione amministrativa deve presentare un ricorso, insieme alla copia del provvedimento contestato, presso la cancelleria del tribunale competente. Si aprirà un giudizio nel quale l’opponente e l’autorità che ha emesso la sanzione amministrativa possono stare in giudizio personalmente, perché non è necessario l’intervento degli avvocati. Sentite le ragioni di entrambe le parti, il giudice stabilisce se il ricorrente è tenuto a pagare la sanzione o se questa può essere ridotta, in virtù delle circostanze emerse nel contraddittorio delle parti.
Ci preme sottolineare che l’opposizione deve essere tempestiva: va presentata nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento o di 60 giorni se l’interessato ha la residenza all’estero.
Prescrizione
La legge n. 689 del 1981 fissa il termine di prescrizione della sanzione amministrativa a 5 anni, che decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Invece per le multe stradali è in vigore un regime particolare: la contravvenzione va notificata entro 90 giorni dall’infrazione. Dopo la notifica, la multa ha una prescrizione di 5 anni; significa che se l’automobilista non riceve il sollecito di pagamento entro questi termini non è tenuto a pagare la sanzione.
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