Con il nuovo anno scattano le sanzioni per i commercianti che non si adeguano all’obbligo dello scontrino elettronico. Qui le sanzioni previste dall’Agenzia delle Entrate.
Multa pari all’imposta evasa e sospensione dell’attività commerciale sono le sanzioni previste per chi non si adegua alla normativa sullo scontrino fiscale. Queste le sanzioni per chi non si adegua all’obbligo dello scontrino elettronico a partire dal 1° gennaio 2020.
Nello specifico, l’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi in via informatica è previsto per tutti i commercianti, l’obbligo e le relative sanzioni però era stato avviato in via sperimentale lo scorso luglio, ma solo per i commercianti con volume d’affari superiore a 400 mila euro. Adesso, invece, si estende a tutti gli esercizi commerciali.
Il profilo sanzionatorio per chi non emette le ricevute fiscali è disciplinato dall’articolo 2 del D.Lgs, 127 del 2015 e prevede nei casi più gravi la multa fino al 100% dell’imposta corrispondente evasa e l’interruzione periodica dell’esercizio commerciale in caso di recidiva. Stesse sanzioni anche per chi omette le annotazioni sul registro dei corrispettivi o per malfunzionamento dell’apparecchiatura necessaria ad emettere gli scontrini.
Lo scontrino elettronico, precisiamo, serve a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate non più attraverso gli obsoleti registratori di cassa ma attraverso un servizio telematico. Facciamo il punto sulle sanzioni previste e sulla loro entrata in vigore.
SANZIONI SCONTRINO ELETTRONICO
Scontrino elettronico obbligatorio: al via le sanzioni dal 1° gennaio 2020
A partire da ieri 1° gennaio 2020 hanno avuto il via le sanzioni per coloro che non rispettano gli obblighi di emissione delle fatture elettroniche. Invece per i commercianti con volume superiore a 400 mila euro, l’obbligo dello scontrino elettronico e le relative sanzioni sono operativi dallo scorso 1° luglio 2019.
La nuova modalità di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate permette di abbandonare gli obsoleti registratori di cassa e di comunicare gli incassi all’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura online. In sostanza i commercianti dovranno collegarsi al sito Internet dell’AdE, premere su “Fatture e Corrispettivi”, effettuare il log in, e poi compilare il documento commerciale generato.
Lo scontrino elettronico ha notevoli vantaggi: l’invio dei dati (cioè l’ammontare degli incassi) è automatico e telematico, ciò consente di consultare istantaneamente il numero e il valore delle vendite effettuate al giorno, alla settimana, al mese, e così via.
Vi sono dei vantaggi anche per i clienti. Infatti la memorizzazione digitale dello scontrino costituisce una sorta di garanzia digitale sui prodotti, in più può essere utilizzata per fare la dichiarazione dei redditi ed ottenere detrazioni fiscali.
Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura nei nostro articolo di approfondimento: Scontrino elettronico: come funziona e perché si parla di proroga di fatto
Scontrino elettronico obbligatorio, cosa rischia chi non si adegua?
Come abbiamo anticipato, chi non si adegua all’obbligo rischia pesanti conseguenze.
Tutti i rischi sono indicati nell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 che, a sua volta, fa espresso richiamo alle sanzioni disciplinate dagli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 471 del 1997. Precisamente:
- la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
- la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da 3 giorni ad un mese, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio.
Queste sanzioni si applicano anche nel caso in cui i contribuenti continuino a memorizzare ed inviare i corrispettivi mediante i vecchi registratori di cassa. La normativa in esame inoltre prevede anche delle sanzioni in caso di non funzionamento o funzionamento irregolare delle apparecchiature necessarie. La mancata o tardiva richiesta di riparazione è sanzionata con la multa da 250 a 2.000 euro.
Tuttavia, ribadiamo che queste sanzioni non saranno operative per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’obbligo: 1°luglio 2019 e 1°gennaio 2020.
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