Sanzioni split payment IVA 2018: guida alla normativa vigente.
In materia di sanzioni sullo split payment IVA la normativa di riferimento è quella generale in tema di violazioni tributarie: il riferimento normativo essenziale è il Decreto Legislativo numero 471/1997.
In primo luogo occorre partire dagli obblighi di carattere formale.
I fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società controllate e/o quotate devono emettere fattura con la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972” oppure “split payment IVA ai sensi dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972”. Nel caso di fattura elettronica il tracciato dovrà essere contrassegnato dalla lettera “S”.
Sanzioni split payment IVA sui fornitori che commettono errori nell’emissione della fattura
Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997:
“Articolo 9 - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000”
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 15/E/2015 resta salva la non applicazione della predetta sanzione nell’ipotesi in cui il fornitore, come sopra precisato, si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
In relazione all’IVA da versare sulle fatture emesse dai fornitori di cui sopra, la responsabilità va attribuita alle pubbliche amministrazioni ed alle società che sono obbligate al versamento dell’imposta.
Sanzioni split payment nel caso di errori commessi dall’ente pubblico nel versamento dell’IVA
L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’erario (per conto del fornitore) da parte delle PA è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997
“Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”
Le somme che l’ente pubblico avrebbe dovuto versare saranno riscosse mediante atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Anche su questo punto è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 15/E/2015 chiarendo che resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione dei documenti attuativi, stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del citato art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto dei diritti del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta.
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