Gli scrutini finali rappresentano un momento importante per una classe e per un gruppo docente; è per questo che nel caso di assenza anche di un solo membro della commissione è obbligatorio sostituirlo per non rischiare di invalidare le decisioni prese.
Ormai gli scrutini finali sono alle porte e molti sono i docenti e i dirigenti che si chiedono se sia possibile prendere decisioni in assenza di un componente del consiglio di classe o se comunque sia possibile sostituirlo ed eventualmente con chi.
Infatti può sempre accadere che un membro del consiglio di classe debba assentarsi improvvisamente, anche se in linea generale questo dovrebbe verificarsi solo in casi di estrema gravità data l’importanza del ruolo che ogni docente ha all’interno del collegio.
La questione sembra banale ma è invece di fondamentale importanza se non si vorranno commettere errori formali che potrebbero addirittura far perdere validità alle deliberazioni assunte in sede di scrutinio dal consiglio stesso.
Il consiglio di classe
Si parte dal presupposto che il consiglio di classe in sede di scrutinio finale è un organo collegiale perfetto e pertanto è obbligatoria la presenza di tutti i suoi costituenti: nessun componente può mancare.
Il consiglio è formato dal presidente e dai docenti tra i quali va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante.
Nel caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione: devono sempre esprimere il proprio voto tutti i componenti del consiglio di classe, compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.
Validità della delibera in caso di assenza
Come funzione quindi se un docente è assente? Si potrà comunque svolgere lo scrutinio e prendere tutte le decisioni necessarie?
Il TAR del Lazio ha dichiarato che non si può procedere alla bocciatura di un alunno se risulti attribuito il voto finale in una materia il cui docente di riferimento è assente in sede di scrutinio: la delibera del consiglio in questo caso risulterebbe illegittima.
Tuttavia è possibile ovviare a questo problema nominando un docente sostituto che riceva la relativa delega. In questo caso il docente incaricato deve essere scelto seguendo una precisa procedura e sarà dotato della potestà di esprimere i relativi giudizi.
Sostituzione del docente
Il docente assente può e deve essere sostituito; la sostituzione può avvenire o con un docente dello stesso consiglio di classe o con un insegnante presente nell’istituzione scolastica di una materia uguale o affine purché abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente.
Se non è presente nell’istituto un docente della stessa materia o di materia affine non si può rimandare lo scrutinio e quindi si ricorre ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti; in ogni caso sarà importante menzionare la sostituzione nel verbale del consiglio.
Sostituzione del dirigente scolastico
Nel caso estremo in cui sia dirigente scolastico, che di norma ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio di classe, a risultare assente non vuol dire che non possa essere sostituito nel suo ruolo da un altro membro: di solito si tratta di un un docente che assumerà la veste di presidente per l’occasione.
In alcune scuole si adotta un metodo diverso: a presiedere il consiglio in caso di assenza del preside è uno dei due collaboratori non facenti parte del consiglio di classe. Bisogna prestare molta attenzione a questa operazione: infatti un elemento ritenuto estraneo al consiglio può determinare l’invalidità della seduta e delle deliberazioni assunte.
Pertanto è preferibile nominare presidente un membro del consiglio stesso, magari il coordinatore di classe.
Presidente e segretario
Anche nel caso in cui si nomini il coordinatore di classe come presidente per la sostituzione del dirigente scolastico, bisogna prestare attenzione che questi non sia già stato nominato segretario verbalizzante dei consiglio di classe.
I due ruoli, quello di presidente e quello di segretario, devono rimanere distinti quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC: la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
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