Come funzionano le supplenze e il rientro a scuola dopo il 30 aprile? Ecco tutte le info utili per gli insegnanti sul conteggio dei 150/90 giorni di assenza e sugli interventi didattici educativi integrativi.
Scuola 2016: dopo il 30 aprile subentrano nuove regole per le supplenze. Come funziona il rientro in servizio di un’insegnante dopo un’assenza di almeno 150 giorni continuativi? In cosa consistono gli interventi didattici educativi integrativi? Qui trovate tutte le informazioni utili e quello che bisogna sapere sul ruolo del supplente e del titolare di cattedra.
Il termine dopo il quale supplenti e docenti di ruolo che sono stati assenti da scuola per più di quattro mesi vengono impiegati in nuove attività e funzioni sta per scadere. Il rientro a scuola dell’insegnante titolare dopo il 30 aprile, infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL/2007, deve garantire una certa continuità didattica agli alunni, per cui il docente sarà disponibile a fare supplenze e a svolgere interventi didattici ed educativi integrativi, comunemente chiamati corsi di recupero.
E a proposito di supplenze, è di oggi la notizia che sono spostate a fine settembre. Niente più supplenze dal primo giorno di scuola: nell’emendamento presentato ieri dalla responsabile scuola del PD Francesca Puglisi, per l’anno scolastico 2016/2017 oltre alle assunzioni dei docenti e alla decorrenza economica del contratto, saranno prorogate al 15 settembre 2016 anche le nomine del personale docente.
Scuola 2016, supplenze e rientro in servizio dopo il 30 aprile: come funziona?
“Allo scopo di garantire la continuità didattica l’insegnante che è stato assente per un periodo di almeno 150 giorni continuativi durante l’anno scolastico e rientra in servizio dopo il 30 aprile ha diritto alla conservazione del posto, ma viene impiegato nella scuola in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con la didattica. Per le stesse ragioni il supplente viene mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Nel caso di ultime classi il periodo di 150 giorni è ridotto a 90”.
Questo è quanto si legge nell’art. 37 del CCNL/2007, che disciplina il rientro in servizio del personale docente dopo un lungo periodo di assenza.
Molti si chiedono se nei giorni di assenza continuativi si debbano includere anche i periodi di sospensione delle lezioni nonostante non siano ricoperti dal docente con un’assenza certificata.
Può succedere, infatti, che le scuole non vogliano far rientrare questi giorni nei 150/90 indicati dalla norma se nei periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio le vacanze di Natale e di Pasqua) il docente rientra per così dire “formalmente” senza produrre alcuna certificazione di assenza.
Per chiarire ogni dubbio bisogna ricordare che lo scopo dell’articolo 37 è la continuità didattica degli allievi, che non può essere interrotta dai periodi di sospensione delle lezioni anche se il docente non risulta “assente”. Affinché infatti la continuità didattica si interrompa è necessario il rientro in servizio nelle classi del docente.
Inoltre non viene fatta menzione o differenza per quel che riguarda le classi di concorso, il posto comune o di sostegno e gli ordini di scuola. Il riconoscimento della continuità didattica deve essere garantito a tutti gli allievi, disabili o meno, appartenenti a scuole elementari, medie o superiori. La norma va quindi applicata a tutti i docenti e in tutti gli ordini e gradi di scuola.
Scuola 2016: gli interventi didattici educativi integrativi
Aboliti gli esami di riparazione, sono stati istituzionalizzati gli interventi didattici educativi ed integrativi (o più comunemente corsi di recupero) finalizzati a reintegrare in modo efficace gli alunni che durante l’anno sono risultati essere carenti e/o insufficienti in determinate materie.
Il docente impiegato a svolgere questi interventi è chiamato ad attivare iniziative di sostegno alla didattica e ai processi di apprendimento degli studenti, tenendo in considerazione i loro bisogni e le loro lacune.
I corsi di recupero, sia quelli intermedi che quelli estivi, sono obbligatori per gli studenti che devono saldare il debito formativo e le famiglie che non intendono far partecipare i propri figli agli interventi didattici educativi ed integrativi devono darne comunicazione scritta alla scuola e farsi carico di forme di recupero alternative.
Il programma del recupero scolastico viene stabilito dal Consiglio di classe. Ecco come funzionano gli interventi didattici educativi integrativi:
- dopo gli scrutini trimestrali o quadrimestrali i Consigli di classe organizzano i corsi per gli studenti con insufficienze, che vengono tenuti da docenti della scuola e da quelli che rientrano dopo un’assenza di 150/90 giorni, o con la collaborazione di insegnanti esterni;
- al termine dei corsi gli studenti devono sostenere verifiche scritte e dimostrare così di aver saldato il debito;
- dopo lo scrutinio finale la famiglia viene informata dell’eventuale carenza del ragazzo in una o più materie e il Consiglio di classe delibera di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva e di rinviare la decisione dopo il 31 agosto;
- l’istituto organizza nel periodo estivo i corsi di recupero, che si concludono entro il 31 agosto. Non oltre la data d’inizio dell’anno scolastico gli alunni che hanno seguito i corsi devono svolgere la verifica finale al termine della quale il Consiglio di classe si esprimerà sulla loro promozione. Gli studenti promossi inizieranno il primo anno avendo così colmato le loro lacune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA