Violare le norme in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro sarà sempre più difficile per i datori di lavoro: le sanzioni pecuniarie infatti aumentano ogni cinque anni e dal 1° luglio 2018 l’incremento previsto è dell’1,9%.
Sanzioni sempre più alte per la violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro: è quanto emerge dal decreto direttoriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per i datori di lavoro che violeranno le norme in materia è previsto un aumento considerevole rispetto all’ammontare degli importi attuali fermi all’ultima modifica risalente al 2013; la modifica infatti viene apportata ogni cinque anni e la prossima è prevista nel 2023.
L’incremento delle sanzioni è previsto solo per gli eventi successivi al 1° Luglio mentre su quanto avvenuto in precedenza si applicano le vecchie tariffe di riferimento.
Aumento delle sanzioni
Come previsto dal decreto direttoriale n. 12/2018 a partire dal 1° luglio 2018 aumentano le sanzioni previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza che si manterranno invariate per il prossimo quinquennio: l’aumento previsto ammonta all’1,9% in più rispetto all’ultima variazione, quella del 2013.
È l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 a prevedere la rivalutazione delle sanzioni: con questa modifica si è operato un profondo cambiamento nel Testo Unico relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Altra modifica interessante apportata dal decreto è che le ammende previste per le contravvenzioni in materia saranno rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Queste multe varieranno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo a seguito di un arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Con la prima applicazione risalente al 1° luglio 2013 la variazione era stata del 9,6%: oggi il nuovo tasso è aumentato dell’1,9%.
Casi di aumento
Il dato interessante è quindi l’aumento delle sanzioni pecuniarie per i datori di lavoro che non si attengono al regolamento. I casi puniti con le multe più severe sono i seguenti:
- omissione da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi;
- omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Per queste due eventualità la sanzione minima sale da 2.740 euro a 2.792€ e quella massima passa da 7.014 a 7.147 euro.
Per sapere con esattezza a quanto ammonta l’aumento per i singoli casi si può far riferimento alla tabella contenente tutte le sanzioni con le tariffe di riferimento del 2013 e apportare a questi dati un aumento dell’1,9% come previsto dal decreto.
Mancato documento di valutazione rischi | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000€ a 4000€ |
Mancata nomina RSPP | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€ |
Forniture DPI | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500€ a 6000€ |
Designazione addetti antincendio evacuazione Primo soccorso |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200€ a 5.200€ |
Formazione lavoratori | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€ |
Informazione lavoratori | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€ |
Mancato invio lavoratori a visita medica per quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria | Ammenda da 2.000€ a 4.000€ |
Adibire i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.500 € |
Contratti appalto d’opera e somministrazione. Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi; Informazioni sui rischi agli appaltatori |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4000€ |
Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato | Ammenda da 2.000€ a 4.000€ |
Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute fornendo tempestivamente a RLS il DVR | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4.000€ |
Per quanto riguarda le Imprese Familiari, queste possono incorre nelle seguenti sanzioni sulle quali è sempre necessario apportare l’aumento dell’1,9% al decorrere del 1° luglio 2018:
Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € |
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto | Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto |
Le sanzioni riguardanti i lavoratori autonomi sono invece:
Mancato utilizzo di attrezzature conformi e mancato utilizzo di idonei DPI | Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 € |
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto | Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto |
Entrata in vigore
Come già stabilito a seguito della variazione del 2013, i nuovi importi si applicheranno esclusivamente alle multe per le violazioni commesse dopo il 1° luglio 2018: tutti gli accertamenti precedenti quindi non subiranno cambiamenti.
La circolare ministeriale chiarisce infatti che l’aumento “si applica alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”.
I nuovi importi delle sanzioni rimarranno invariati a partire dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023, data della prossima riunione della commissione della violazione.
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