Per alcune categorie di lavoratori lo smart working è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Possono fruirne coloro che assistono un disabile?
Arrivata la proroga per lo smart working dei lavoratori cosiddetti fragili fino al 31 dicembre 2021 con il decreto sulla ripartenza della scuole convertito in legge lo scorso 2 ottobre. E con l’allungamento dello smart working arriva che l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, sempre per gli stessi lavoratori. Ma chi sono i dipendenti che possono fruire di questo prolungamento?
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno, sono titolare di legge 104 per mia madre e volevo sapere se come caregiver ho diritto fino al 31.12.2021 allo smart working o a permessi aggiuntivi.
Grazie”.
Smart working fino al 31 dicembre 2021
L’estensione del periodo di lavoro agile fino alla fine dell’anno interessa solo alcune categorie di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato e nello specifico ai soggetti esposti ad un rischio maggiore di complicanza nel caso di contagio da COVID.
Si tratta, quindi, dei lavoratori che sono in possesso di una specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- lavoratori affetti dalle patologie oncologiche
- lavoratori impegnati nelle terapie salvavita
- lavoratori immunodepressi
- lavoratori disabili con riconoscimento dell’handicap sulla base della legge 104.
Solo per questi lavoratori è previsto, anche adibendoli a diversa mansione della stessa categoria, il prolungamento dello smart working fino alla fine dell’anno e solo laddove il lavoro agile non sia possibile equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
Per i caregiver il discorso varia: l’articolo 39 dl n. 18/2020 prevede che fino al termine dello stato di emergenza coloro che assistono un familiare convivente con articolo 3, comma 3 della legge 104 possano svolgere lavoro agile e tale norma non è stata abrogata dalle nuove disposizioni. Tale norma non si applica solo ai soli possessori di Legge 104, art. 3 comma 3, ma anche ai lavoratori affetti
da gravi e comprovate patologie, agli immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, come recita lo stesso D.L.17 marzo 2020, art.39, comma 1, 2 e 2 Bis.
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