Lo split payment IVA è stato esteso anche ai professionisti a partire dallo scorso 1° luglio 2017. Analizziamo insieme nuove regole e criticità.
Dallo scorso 1° luglio lo split payment IVA 2017 è stato esteso anche ai professionisti che operano nei confronti di pubbliche amministrazioni e società soggette al particolare meccanismo di scissione dei pagamenti.
In particolare, il DL 50/2017 ha abrogato l’ultimo comma dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 nella parte che prevedeva l’esclusione per i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto.
Di conseguenza, a partire dallo scorso 1° luglio 2017, i professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto d’imposta ai sensi del titolo III del d.p.r. 600/1973 devono emettere la fattura con l’esplicita indicazione dello split payment IVA.
Ciò ha generato le forti proteste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno denunciato il pesante drenaggio di liquidità che conseguentemente si è venuto a creare per effetto delle nuove regole.
Split payment IVA professionisti 2017: regole e criticità
Per i professionisti tale drenaggio opera attraverso una doppia ritenuta:
- quella ordinaria, ovvero la ritenuta d’acconto a titolo di Irpef e pari al 20% del compenso fatturato;
- quella relativa all’IVA di cui allo split payment e pari al 22%.
Al fine di evitare questa distorsione, durante l’iter di approvazione del DL 50/2017 è stato chiesto da più parti di abrogare tale disposizione, ripristinando la previsione antecedente che prevedeva l’esclusione dei professionisti.
Quando è stato chiaro che l’Esecutivo non avrebbe fatto marcia indietro, è stato promosso un emendamento che prevedeva l’obbligo per il committente di trattenere il 70 per cento dell’IVA e versare al professionista il 30 per cento del tributo.
Tuttavia, anche quest’ultima proposta non è passata. La ragione è sempre la stessa e va ricondotta ad esigenze di gettito: il Governo ha basato la manovra correttiva della scorsa Legge di Bilancio anche e soprattutto su strumenti come questo.
L’obiettivo finale è incassare 3,4 miliardi di euro entro fine anno, esattamente come richiesto da Bruxelles per rispettare i parametri economico-finanziari concordati sul piano comunitario.
La proposta di riforma del d.p.r. 600/1973
Appare interessante considerare l’iniziativa promossa da alcune forze parlamentari di opposizione che prevede la non assoggettabilità alla ritenuta Irpef alla fonte a titolo di acconto - in deroga a quanto previsto dal d.p.r. 600/1973 - per i compensi dei professionisti che emettono fattura nei confronti dei soggetti destinatari dello split payment.
Tuttavia al momento, sempre per esigenze contingenti legate al fabbisogno finanziario dello Stato, appare molto difficile ipotizzare la realizzabilità della stessa in tempi brevi.
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