Srl: il socio risponde dei debiti solo dopo l’avviso di accertamento

Redazione Fisco

01/11/2018

Il debito delle società a responsabilità limitata può riversarsi su coloro che hanno amministrato la società (o ne sono stati soci). Occorre però un avviso di accertamento, cioè un motivato provvedimento impositivo in cui se ne evidenzino le ragioni.

Srl: il socio risponde dei debiti solo dopo l’avviso di accertamento

La responsabilità per il pagamento delle imposte può passare da una società di capitali ai suoi soci ed amministratori, a condizione che vi sia un provvedimento motivato con cui si evidenzino le ragioni di tale passaggio.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 8701 del 2014.

Soci e/o amministratore responsabili per i debiti della srl: il fatto
I fatti prendono avvio da una S.r.l. a ristretta compagine sociale, ove più facilmente l’ente societario, seppur soggetto autonomo e con proprio patrimonio (separato), tende comunque a fondersi con la sfera giuridica dei suoi amministratori e soci, soprattutto se in numero ridotto.

Può accadere, in questo ambito, che il Fisco, trovandosi con cospicui crediti verso una società di capitali (sua debitrice), possa avere la necessità di recuperare le imposte dovute dall’ente societario direttamente in capo ai suoi soci, perché la società magari si è sciolta, o non è più esistente. In queste situazioni, il Fisco può procedere direttamente nei confronti di soci ed amministratori.

I casi nei quali il Fisco procedere nei confronti di amministratori e soci
Occorre tuttavia ricordare, che le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, esiste una totale separazione fra il loro patrimonio e quello dei soci. In prima battuta, quindi, sembrerebbe che il Fisco non si possa rivalere sui soci per i debiti fiscali di una società di capitali. Esistono, tuttavia, deroghe normativamente previste a queste disposizioni. Ci si riferisce, in pratica alle seguenti fattispecie:

  • ai liquidatori di società di capitali che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti (art. 36 del D.P.R. n. 602/1973).
  • ai soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti Ires nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Le responsabilità sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

Come si desume, l’art. 36 pone a carico di soci, amministratori e liquidatori specifiche responsabilità per i debiti tributari delle società, qualora ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, le responsabilità in oggetto sono limitate all’Ires, come normativamente previsto, non potendosi estendere in via analogica anche all’Iva ed all’Irap.

Debiti srl su soci e/o amministratore: la sentenza
Nelle motivazioni della sentenza i Giudici hanno posto l’osservanza di una condizione per poter chiedere il pagamento di debiti erariali della società direttamente ai soci o agli amministratori. Infatti, per ottenere tale passaggio di responsabilità deve esserci nei confronti di soci ed amministratori un provvedimento motivato, un avviso di accertamento, con il quale vengano allegate le ragioni di questo trasferimento di responsabilità.

Non è legittima, quindi, l’iscrizione a ruolo diretta nei confronti di soci ed amministratori, se prima non è stato a loro notificato un avviso di accertamento recante le motivazioni della loro chiamata in causa per i debiti fiscali della società.

E’ il caso di ricordare, infine, che, dalle disposizioni tributarie e civilistiche emerge che la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte dalla società è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo nelle varie fasi, quindi il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto stesso della responsabilità di quest’ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa.

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