Disciplina del tirocinio formativo, di cosa si tratta e come viene tutelato dalla legge.
Il tirocinio formativo, altrimenti detto stage, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che consente all’interessato l’acquisizione di competenze di tipo pratico in un determinato settore aziendale.
Tale periodo di formazione permette l’inserimento all’interno di un’organizzazione produttiva, creando una possibilità di collegamento tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, per chi abbia assolto l’obbligo scolastico.
Normativa di riferimento
La disciplina dei tirocini, introdotta nel 1997, è stata rivista con la cd Riforma Fornero (legge 92/2012) volta alla disciplina del tirocinio in maniera tale che non si possa più utilizzare il periodo formativo in modo distorto, con l’impiego dei tirocinanti al posto dei lavoratori subordinati.
Un ulteriore passo in avanti è dato dal riconoscimento di una congrua ricompensa anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
Modalità di attivazione del tirocinio
Il tirocinio presuppone l’esistenza di una convenzione tra un ente promotore (soggetto pubblico o privato) e un soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato) che preveda un progetto formativo, predisposto dall’azienda stessa con garanzia della presenza di un tutor come responsabile didattico.
Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinio che deve specificare:
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento;
- il nome del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore dell’azienda nel quale il tirocinante verrà inserito.
Durata del tirocinio
Il tirocinio ha una durata massima a seconda delle diverse tipologie previste pari a:
- Tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a 6 mesi;
- Tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a 12 mesi;
- Tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a 12 mesi;
- Tirocini per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.
Maternità o malattia durante il tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia di lunga durata, considerandosi tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio in base ai limiti massimi precedentemente indicati.
Indennità e aspetti contributivi ed assicurativi
In linea di massima, fino all’entrata in vigore della Riforma Fornero, il tirocinante non aveva diritto ad alcuna forma di retribuzione per la propria attività, anche se era diffusa la prassi di riconoscere dei rimborsi spese. Questo poichè lo stage non costituiva una forma di rapporto di lavoro e pertanto il beneficio che il tirocinante otteneva era la sua formazione pratica.
Con la Riforma Fornero, invece, la legge ha previsto che nell’accordo quadro Stato-Regioni che ha fissato in materia delle linee guida, sia prevista l’indicazione delle indennità da versare allo stagista con le sanzioni da applicarsi nel caso l’impresa ospitante non provveda in maniera conforme.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti assicurativi, i soggetti promotori erano e restano tenuti ad assicurare i tirocinanti presso l’INAIL (in caso di infortuni sul lavoro) e a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dal tirocinante nel corso delle attività svolte in azienda ed al di fuori di questa purché si tratti di attività comprese nel progetto formativo.
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