Start up innovative potranno costituirsi anche senza notaio: la grande semplificazione approvata il 19 febbraio scorso, ecco le news.
Start up innovative: il Decreto ministeriale approvato lo scorso 19 febbraio dal Ministero dello sviluppo economico permetterà che queste possano costituirsi anche senza la consulenza di un notaio.
Questa semplificazione burocratica è volta a facilitare la nascita delle start up innovative previste dall’art. 25 D.L. n. 179/2012.
Il modello tradizionale della costituzione per atto pubblico tramite notaio sarà comunque sempre disponibile, non verrà sostituita ma solo affiancata da questa nuova procedura semplificata.
Costituzione start up senza notaio: come funziona
La semplificazione aiuterà molto le imprese in fase di scrittura degli atti di costituzione e di una loro eventuale modifica, questi infatti potranno essere redatti direttamente dai soci della start up.
Per farlo bisognerà semplicemente ricorrere a un modello tipizzato firmato digitalmente (senza nessuna autentica delle sottoscrizioni), oppure avvalersi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.
Costituzione start up senza notaio: dove trovare i documenti
Il modello tipizzato firmato digitalmente e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle Imprese, direttamente compilabile online, stanno per essere diffusi e saranno riservati alla costituzione di start up aventi la forma di società a responsabilità limitata non semplificate.
Si tratta di una questione di tempo, legata principalmente agli aggiornamenti dei sistemi informatici.
Costituzione start up senza notaio: beneficiari
Quali sono dunque le aziende che possono avvalersi di questa semplificazione burocratica?
Tutte le società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ossia le start up innovative.
I contratti, per i quali viene presentata istanza di iscrizione nella sezione speciale del RI delle start up, saranno redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale.
L’atto costitutivo e lo statuto, se disgiunto, saranno redatti in formato esclusivamente informatico e sarà necessaria l’impronta digitale di ciascun sottoscrittore (in sua assenza, l’atto non sarà iscrivibile nel RI). In caso di atto plurilaterale sarà richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti.
Costituzione start up senza notaio: tempistiche
La procedura di sottoscrizione dovrà concludersi entro 10 giorni dal momento della prima firma.
Non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni. Nei venti giorni successivi all’ultima firma l’atto dovrà essere presentato per l’iscrizione al R.I. che verificherà la sua conformità al modello standard e la validità delle sottoscrizioni.
In caso di esito positivo delle verifiche l’atto verrà prima provvisoriamente iscritto nella sezione ordinaria del R.I. per poi passare a quello speciale.
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