La Consob diffonde la nuova comunicazione sugli strumenti finanziari complessi. Ecco quali sono e cosa cambia per gli intermediari.
Arriva la nuova comunicazione Consob sul collocamento dei prodotti finanziari complessi per i piccoli risparmiatori. Ufficialmente entrata in vigore dal 30 giugno 2015, l’obiettivo del documento diffuso dalla Consob è contenere i rischi legati all’offerta di prodotti complessi alla clientela retail.
La tutela della componente del mercato più debole, ovvero il piccolo risparmiatore, è al centro delle disposizioni rese attuative dalla Consob. La decisione dell’Authority gioca d’anticipo rispetto a quanto previsto dalla MiFid 2, la direttiva europea in materia di prestazione dei servizi di investimento.
La normativa comunitaria, che entrerà in vigore solo tra due anni, rimanda infatti, alle singole autorità nazionali di vigilanza, l’obbligo di vietare agli intermediari l’offerta di prodotti finanziari potenzialmente pericolosi ai piccoli risparmiatori.
La comunicazione è stata inoltre predisposta per rendere operative le disposizioni previste dai due paper diffusi dall’ESMA, l’European Securities and Markets Authority, nel 2014, rispettivamente su MiFID practices for firms selling complex products e Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements.
Inoltre è stata prodotta sotto lo schema delle Q&A(Questions and Answers, Domande e Risposte).
Si tratta di un modello, molto diffuso nel resto d’Europa, il cui scopo è semplificare e fornire linee guida per gli intermediari rispetto a:
- ambito di applicazione della comunicazione
- elenco dei prodotti finanziari complessi, cioè connessi a rischi per la controparte;
- adempimenti per gli intermediari
Ecco le novità di Consob sugli trumenti finanziari complessi
Prodotti finanziari complessi: quali sono?
Tra i prodotti strutturati considerati pericolosi dalla Consob figurano: titoli derivanti da cartolarizzazioni, strumenti convertibili come i CoCo bond e prodotti strutturati come i credit linked.
L’autorità di vigilanza ritiene che tali tipologie di strumenti finanziari strutturati possano mettere a repentaglio il piccolo risparmiatore non consapevole dei rischi in cui potrebbe incorrere.
Cosa sono esattamente?
- CoCo bond: ovvero, i COnvertible COntingent Bond.
Si tratta di una particolare tipologia di obbligazioni ibride convertibili che, al verificarsi di determinate condizioni, si trasformano in azioni. Se le ha emesse una banca si trasformeranno cioè, in quote di capitale della banca stessa.
- Credit linked notes: A questa tipologia appartengono i prodotti finanziari strutturati assimilabili a titoli di credito per i quali il rimborso del capitale e degli interessi dipende cioè, è legato (linked) al mancato verificarsi di un evento di credito.
Nella black list dei titoli potenzialmente pericolosi da collocare finiscono anche obbligazioni perpetue, quote di fondi di private equity, private debt, immobiliari o hedge fund.
Prodotti finanziari complessi: MiFid 2 cosa prevede?
La direttiva MiFid 2 stabilisce obblighi di product governance agli intermediari finanziari. Rimanda cioè, alle Autorità nazionali di vigilanza l’obbligo di dissuadere le banche al collocamento di prodotti finanziari strutturati pericolosi presso la clientela retail. Lo scopo della direttiva comunitaria è rafforzare la disciplina del servizio di consulenza in materia di investimenti, migliorare il funzionamento del mercato dei capitali a vantaggio dell’economia reale, rendere sicuri i mercati finanziari e recuperare così la fiducia degli investitori.
Prodotti finanziari complessi: cosa cambia per gli intermediari?
Compito degli intermediari sarà sconsigliare vivamente la vendita (collocamento in gergo tecnico) dei prodotti finanziari strutturati alla clientela retail. Come riferisce la Consob in una nota
L’iniziativa, che si connota per un forte carattere di dissuasione, si muove comunque nel quadro normativo vigente e non introduce alcuna nuova regola.
Le raccomandazioni predisposte dall’Authority riflettono la rilevanza della correttezza dei comportamenti degli intermediari nei confronti dei piccoli risparmiatori. Fattore determinante, considerato che i soli obblighi informativi (Prospetti informativi) stabiliti nella disciplina del collocamento di prodotti finanziari non sono sufficienti alla tutela della parte debole. Il ruolo dell’intermediario sarà pertanto, anche quello di individuare strumenti con nuovi livelli di complessità (rispetto a quelli già esistenti) connessi a rischi per le controparti del collocamento, vista la continua evoluzione dell’ingegneria finanziaria.
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