Contributo di solidarietà da settembre nella busta paga dei lavoratori italiani: ecco a quanto ammonta e perché si paga.
Non è una novità che buona parte della busta paga dei lavoratori sia destinata al Fisco. Il cuneo fiscale è un problema molto sentito in Italia, ma su cui, nonostante la volontà espressa dalla classe politica, lo spirito riformista non riesce ad agire.
Un rapporto Eurispes dei giorni scorsi ha rivelato che il cuneo fiscale divora il 47,6% dello stipendio dei lavoratori italiani, praticamente la metà, un dato che non solo è superiore alla media Ocse (35,6%), ma che continua a peggiorare (+1,1% negli ultimi 5 anni).
Come se non bastasse, nella busta paga di settembre arriva una nuova stangata, ecco di che si tratta.
Contributo di solidarietà
Nella busta paga di settembre i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro dovranno versare un contributo di solidarietà per i lavoratori non coperti dalla
«dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria».
Il contributo è obbligatorio per le aziende con più di 15 dipendenti. L’importo del contributo di solidarietà sarà pari allo 0,50% sulla retribuzione. Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono infatti finanziate da due tipi di contributo come spiega la circolare n. 100 del 2 settembre 2014 dell’INPS:
- un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
- un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
A quanto ammonta la misura dell’assegno ordinario? L’importo è:
«pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo. Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria».
Si potrà ricevere l’assegno per 3 mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via del tutto eccezionale, fino a un massimo di 9 mesi complessivi, da computarsi in un biennio mobile.
Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare la circolare INPS citata.
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