Confermato il rinvio di udienze e termini all’11 maggio 2020, salvo cause urgenti. Si teme l’accumulo dei procedimenti giudiziari alla riapertura.
Come si era anticipato già da qualche tempo, udienze e termini sono sospesi fino all’11 maggio 2020. La proroga è stata confermata dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile, insieme al decreto per scuola e al decreto liquidità imprese, ciò perché è impossibile rispettare le distanze di sicurezza in tribunale e negli uffici delle cancellerie, cosa che farebbe aumentare il rischio di contrarre la COVID-19.
La sospensione riguarda le udienze civili, penali, amministrative e tributarie, fatta eccezione di casi di assoluta urgenza e necessità (come quelle che riguardano minori e liti familiari). Ove possibile, inoltre, si può procedere in via telematica con skype e videoconferenza, anche se queste modalità sono difficilmente compatibili con le formalità e le garanzie del processo.
Quali effetti avrà lo stop delle udienze?
Senza dubbio possiamo prevede che la sospensione delle udienze avrà effetti negativi su un sistema giudiziario già di per sé lento e appesantito. Infatti, a partire dal 12 maggio - sempre se non ci saranno ulteriori proroghe - si verrà a creare un accumulo di cause sospese che sarà difficile smaltire. Inoltre è da escludere che quando la sospensione sarà finita si tornerà immediatamente alla normalità: anzi con molta probabilità l’accesso ai tribunali sarà limitato, in modo da evitare l’affollamento e, quindi, plausibilmente questo rallenterà ulteriormente la ripresa dei lavori, che non sarà da subito a pieno regime.
Le udienze escluse dalla sospensione
La sospensione fino all’11 maggio non opera per:
- cause di competenza del Tribunale dei minori per dichiarazioni di adottabilità e per ogni situazione di grave pregiudizio ( per minori non accompagnati o allontanati dalle famiglie);
- cause relative agli alimenti derivanti da rapporti di parentela, affinità o coniugio;
- procedimenti cautelari personali;
- procedimenti in materia di tutori, amministratori di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- procedimenti per accertamenti di trattamenti sanitari obbligatori;
- richiesta di interruzione della gravidanza;
- ordini di protezione in situazioni di abusi e maltrattamenti in famiglia;
- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento o trattenimento di cittadini europei ed extracomunitari;
- Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, ex articoli 351 e 373 del codice di procedura civile;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
La mediazione si può fare?
Nessun divieto alla procedura di mediazione tra le parti, questa però deve essere conclusa online con i servizi skype o in videoconferenza tra le parti. In alternativa è possibile anche convocare di persona le parti ma solo se l’ambiente dell’incontro consente il rispetto della misura di sicurezza di almeno un metro tra tutti i partecipanti.
Anzi, in questo periodo di sospensione delle udienze e di incertezza generale, la mediazione è fortemente consigliata, anche e soprattutto per evitare l’ingorgo giudiziario che ci sarà alla fine della sospensione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA