Unioni civili e normativa del lavoro: cosa cambia per ferie matrimoniali, Tfr, congedi e permessi

Stefania Manservigi

25 Maggio 2016 - 16:11

La riforma delle unioni civili ha avuto delle conseguenze anche per quanto riguarda la normativa del lavoro. Ecco quello che cambia per quanto riguarda ferie matrimoniali, Tfr, congedi e permessi.

Unioni civili e normativa del lavoro: cosa cambia per ferie matrimoniali, Tfr, congedi e permessi

La riforma delle unioni civili che ha avuto effetti sulla normativa riguardante il diritto di famiglia ha provocato dei cambiamenti anche per quanto riguarda alcuni istituti di diritto del lavoro.
A essere toccati dalla recente riforma delle unioni civili, infatti, sono quei diritti che finora sono stati subordinati al vincolo del matrimonio.
Si tratta in particolare degli istituti delle ferie matrimoniali, il Tfr, i congedi e i permessi.
Il cambiamento, dunque, non investe solo la pensione di reversibilità ma coinvolge altri aspetti che sono stati spesso tralasciati dal dibattito.
Come cambiano ferie matrimoniali, Tfr, congedi e permessi con la riforma delle unioni civili? Vediamolo di seguito.

Unioni civili e diritto del lavoro: cosa prevede la riforma?
Prima di vedere a uno a uno come cambiano gli istituti prima elencati, vediamo cosa dispone la normativa a riguardo.
L’articolo 1 della legge sulle unioni civili, infatti, ha stabilito che

“le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi”

siano considerate equivalenti a tutti gli effetti alle disposizioni tra partner, anche tra quelli dello stesso sesso.
In base a tale disposizione, quindi, il lavoratore potrà usufruire degli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori sposati a patto che presenti al datore di lavoro il certificato che conferisce lo status di «unito civilmente».

Unioni civili: cosa cambia per il Tfr
Quali sono i cambiamenti che la riforma delle unioni civili apporta al Tfr? L’indennità di fine rapporto non goduta dal lavoratore deceduto viene corrisposta al partner unito civilmente. Alle unioni civili viene applicato anche l’articolo 12-bis della L.898/70 che prevede il riconoscimento all’ex coniuge divorziato e non risposato del 40% del Tfr percepito dall’altro coniuge in caso di cessazione del rapporto di lavoro per tutti gli anni in cui quest’ultimo è coinciso con il matrimonio.

Unioni civili: le ferie matrimoniali
Per quanto riguarda le ferie matrimoniali, anche in questo caso la disciplina di quest’istituto viene estesa alle unioni civili. Anche chi è unito civilmente può quindi godere delle ferie matrimoniali sia quelle indennizzate dall’Inps sia quelle riconosciute nei contratti collettivi nazionali.

Unioni civili: permessi e congedi
Anche per quanto riguarda permessi e congedi la riforma delle unioni civili comporta l’estensione degli stessi a chi è unito civilmente. In particolare ad essere esteso è il diritto al permesso di 3 giorni per gravi motivi familiari, ex articolo 4 della Legge 53/00 che lo riconosce in caso di decesso o di comprovata grave infermità del coniuge. Esteso è anche il congedo biennale previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità documentata.

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