In caso di ritardo nella consegna dell’immobile il costruttore deve corrispondere una somma pari al suo valore locativo.
In caso di immobili acquistati sulla carta molto spesso non vengono rispettati i tempi di consegna. E’ importante pertanto fare attenzione alle clausole contenute nel contratto preliminare che fanno riferimento ai termini relativi all’ultimazione dei lavori.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26637/2013 ritiene dovuto il risarcimento del danno connesso al ritardo della consegna di un immobile oggetto di compravendita e per la sua quantificazione fa riferimento al valore locativo del bene.
La parte inadempiente sarà tenuta a versare una somma che si sarebbe potuta ricavare concedendo in locazione l’immobile ad altre persone.
Il fatto di non avere la disponibilità di un immobile comporta, per un imprenditore, l’impossibilità di conseguire quegli utili che sono normalmente correlati all’utilizzo fruttifero del bene. L’imprenditore nella fattispecie decisa dalla Corte Suprema aveva interessi nel campo immobiliare ai fini di investimento.
I giudici nel caso esaminato si astengono da una pronuncia in via equitativa poichè ancorano la decisione a dei valori specifici di mercato.
In conclusione se per un imprenditore il danno subito può ritenersi automatico, nel caso di compravendita con privato il danno da mancata disponibilità di un immobile deve essere dimostrato, ad esempio provando di aver perso dì occasioni di vendita o di locazione.
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