Polizia di Stato e Penitenziaria restano fuori dalla riforma delle visite fiscali attuata dalla Ministra Madia, ma ci sono delle eccezioni.
La riforma delle visite fiscali che ha coinvolto dipendenti pubblici e privati ha toccato solo in parte le forze di Polizia, come ribadito da una nota del SIULP nel quale sono indicate tutte le novità introdotte per poliziotti e agenti penitenziari.
Una guida utile perché la riforma delle visite fiscali introdotta dalla Ministra Marianna Madia ha apportato molte novità e solo alcune di queste riguardano da vicino la Polizia di Stato e la Penitenziaria, così come il resto delle Forze Armate.
Vediamo quindi cosa cambia per gli appartenenti alle Forze di Polizia che - vi anticipiamo - non sono passati sotto la gestione del Polo Unico dell’INPS come il resto dei dipendenti pubblici e privati.
Quali novità della riforma non riguardano le forze di Polizia
Le Forze Armate e di Polizia sono state escluse dalla riforma delle visite fiscali attuata dalla Ministra Madia. Poliziotti e agenti della penitenziaria quindi non saranno controllati dal “cervellone” utilizzato dall’INPS per la programmazione delle visite fiscali del resto dei dipendenti del settore pubblico e privato.
Ricordiamo inoltre che a differenza di quanto preannunciato al momento dell’approvazione della riforma le fasce di reperibilità tra il settore pubblico e privato non sono state armonizzate. Quindi per le Forze di Polizia (che comunque sarebbero state escluse dall’armonizzazione) restano in vigore le seguenti fasce di reperibilità:
- mattina: 09:00-13:00;
- pomeriggio: 15:00-18:00.
Prima dell’entrata in vigore della riforma Madia, le visite fiscali non potevano essere ripetute nel periodo di assenza dal lavoro indicate nel certificato medico. Questo principio è venuto meno con la riforma e - come vedremo di seguito - le novità su come avvengono i controlli medici riguardano anche le forze di Polizia.
Quando può venire il medico incaricato?
Con la riforma Madia le visite fiscali diventano sistematiche e continuative e ciò vale anche per poliziotti e agenti della penitenziaria. Riassumendo, possiamo dire che le visite mediche possono essere effettuate:
- ogni volta che il medico lo ritiene opportuno;
- anche per più di una volta nel periodo di prognosi indicato nel certificato medico;
- durante le festività, i weekend e i giorni di riposo settimanali se compresi nel periodo di prognosi indicato nel certificato medico;
- il primo giorno di assenza se in prossimità di giornate festive o del riposo settimanale.
Naturalmente l’obbligo di reperibilità persiste solamente negli orari suddetti, quindi 4 ore la mattina e 3 nel pomeriggio.
Facciamo un esempio: l’agente di Polizia Rossi il sabato si ammala di influenza e per il medico incaricato la prognosi è di 7 giorni. In tal caso la visita fiscale può essere disposta già dal primo giorno (il sabato, essendo precedente alla domenica) e può essere ripetuta anche nei giorni successivi. Fino al giorno del rientro al lavoro, quindi, l’agente Rossi dovrà rispettare l’obbligo di reperibilità.
Esclusione dall’obbligo di reperibilità
Ci sono delle situazioni però in cui i dipendenti delle Forze di Polizia sono autorizzate a non rispettare l’obbligo di reperibilità. Nel dettaglio, comportano l’esclusione dalla visita fiscale:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Malattia per le quali è già stato effettuato un accertamento legale, ad esempio quando è stata riconosciuta la causa di servizio (se il certificato viene inviato dai sanitari della Polizia di Stato);
- Quanto detto per il punto 2 vale anche per le malattie per le quali l’Amministrazione ha già avuto diretta contezza, ossia che siano state già accertate in precedenza;
- Stati patologici connessi ad una situazione di invalidità legalmente riconosciuta.
Possiamo concludere dicendo che se l’amministrazione è a conoscenza della patologia di cui è affetto il dipendente - e se questa è già stata accertata in precedenza - quest’ultimo è autorizzato a non rispettare l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie suddette.
Per questo motivo l’amministrazione che intende comunque disporre la visita fiscale deve darne il giusto preavviso: senza comunicazione preventiva al dipendente non reperibile al domicilio indicato nel certificato medico non può essere comminata una sanzione.
Sanzione che ricordiamo equivale alla decurtazione del 100% dello stipendio nei primi 10 giorni di malattia, del 50% per quelli successivi.
Per maggiori approfondimenti vi consigliamo di consultare l’articolo di approfondimento sulle visite fiscali per le Forze Armate, con tutte le regole che si applicano per le indennità di malattia non solo dei poliziotti, ma anche di carabinieri, finanzieri e militari italiani.
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