I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove scadenze introdotte dal dl Cura Italia sugli accertamenti con adesione arrivano tramite la circolare n. 6 del 23 marzo 2020. Tra le novità anche una procedura a distanza, tramite PEC o mail e videoconferenza per gestire il procedimento di adesione.
Le nuove scadenze introdotte dal dl Cura Italia riguardano anche i procedimenti di accertamento con adesione, che rientrano tra le misure di contrasto al Coronavirus.
Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto del 17 marzo, in particolare dagli articoli 67 e 83, con la circolare numero 6/E del 23 marzo 2020.
L’Amministrazione Finanziaria inoltre fa sapere, nel documento di prassi in commento, che su richiesta dei contribuenti sarà possibile finalizzare l’accertamento anche tramte contraddittori telefonici o in videoconferenza.
La procedura, del tutto innovativa, sarà ufficializzata poi con scambio e firma dei verbali tramite PEC o posta ordinaria, in modi da non venire meno alle indicazioni date dal Governo per preservare la salute pubblica.
Accertamento con adesione: i chiarimenti delle Entrate sulle nuove scadenze del dl Cura Italia
Il dl Cura Italia ha riscritto interamente il calendario fiscale di quest’anno per far fronte al Coronavirus, iniziato come emergenza sanitaria e trasformatosi in emergenza (anche) economica.
Per consentire quindi maggiore liquidità a imprese e famiglie in un momento di stasi finanziaria come quello che sta vivendo l’Italia in questo momento, il decreto del 17 marzo ha previsto la proroga delle scadenze fiscali 2020.
L’Agenzia delle Entrate dunque sta fornendo dei chiarimenti ai contribuenti in merito alle nuove date di appuntamento col Fisco: oggetto della circolare numero 6 del 23 marzo 2020 sono i procedimenti di accertamento con adesione, anch’essi interessati dalla sospensione dei termini.
La circolare in commento riprende l’articolo 67 del dl Cura Italia, per il quale:
“sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”
La norma quindi disciplina la sospensione dei termini per le attività di controllo e accertamento, e a tal proposito ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate aveva emanato un comunicato stampa il 12 marzo con cui avvisava i cittadini dello stop ai controlli.
L’articolo 83 del Cura Italia prevede invece la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, specificando che:
“ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”
Di conseguenza, le nuove date a cui fare riferimento sono:
- per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, con ripresa a decorrere dal 16 aprile;
- per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere slitta alla fine del periodo di sospensione.
Accertamento con adesione, la sospensione dei termini è cumulativa
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 6 del 23 marzo 2020 continuano spiegando che alla sospensione dei termini per gli accertamenti con adesione presentata dal contribuente si applicano cumulativamente:
- la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente (previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997);
- la sospensione prevista dall’articolo 83 del Cura Italia.
L’Agenzia delle Entrate fa anche un esempio esplicativo: nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.
Accertamento con adesione: la nuova procedura delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di “collaborazione e buona fede” con i contribuenti, in caso di concreto e condiviso interesse, ha messo a disposizione una nuova procedura che consente la tutela della salute dei cittadini.
In questi casi, e in via eccezionale in questo periodo di emergenza, le procedure di gestione del procedimento di adesione possono avvenire a distanza tramite PEC, mail ordinaria, videoconferenza e telefonate.
La nuova procedura prevede:
- identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità e della procura, qualora non in possesso dell’ufficio;
- vanno comunicati, nella mail o nella PEC di cui sopra, anche il numero di telefono o il dispositivo da utilizzare in caso di videoconferenza per il contraddittorio;
- effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
- redazione del verbale del contraddittorio, specificando le modalità con cui si è svolto. Vanno indicati gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
- il file viene inviato tramite PEC o mail al contribuente o suo rappresentante per la condivisione, così da poter rilevare ventuali errori nella bozza;
- il contribuente (o il suo rappresentante) deve stampare il file ricevuto, sottoscrivere con una sigla su tutte le pagine, fare lo scanner del verbale sottoscritto e rinviare tramite Pec o mail all’Ufficio. Va allegato anche il documento d’identità;
- il verbalizzante dell’Ufficio deve stampare e sottoscrivere a sua volta il file ricevuto;
- invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
Sia il contribuente (o il suo rappresentante) che l’Agenzia delle Entrate possono avvalersi della firma digitale.
Infine, la circolare si conclude specificando che la sospensione non coinvolge il termine previsto per il versamento delle somme dovute da accertamento per adesione, ovvero venti giorni dalla redazione dell’atto, come indicato dall’articolo 8 del Dlgs n. 218/1997.
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