Acconto Iva e split payment: ecco i chiarimenti sul calcolo forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017.
Acconto Iva per soggetti in split payment: come si calcola?
Le istruzioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.28/E del 15 dicembre 2017 pubblicata in vista della scadenza del 27 dicembre 2017 per il versamento dell’acconto Iva.
La circolare pubblicata dall’Agenzia, prima di spiegare quali regole dovranno seguire i soggetti split payment ricorda i metodi di determinazione dell’acconto Iva, disciplinati dall’art.6, comma 2, della legge 405/1990.
Le indicazioni fornite dall’Agenzia riguardano sia le regole dell’acconto a regime sia quelle relative all’acconto 2017. Di seguito tutte le istruzioni.
Acconto Iva 2017 e split payment: le regole per il calcolo
Dopo la richiesta di chiarimenti in materia di split payment e acconto Iva, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fornire qualche indicazione a riguardo.
L’Agenzia, infatti,nella circolare pubblicata il 15 dicembre 2017 n.28/E chiarisce che i soggetti “split payment”, ai fini della determinazione del calcolo dell’acconto Iva ( che dovrà avvenire secondo uno dei metodi: storico, previsionale o effettivo come previsto dall’art.6, comma 2, della legge 405/1990), dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti derivante sia dai pagamenti diretti sia a seguito della liquidazione periodica.
Split payment: istruzioni acconto Iva 2017
In merito all’acconto Iva 2017 calcolato sulla base del metodo storico, la circolare spiega che , il DM 2017 ha introdotto una disposizione speciale di prima applicazione per la determinazione dell’acconto dell’Iva.
Quindi le società e le Pa, che operano versamenti diretti di Iva con lo split payment, se decideranno di determinare l’Iva secondo il metodo storico dovranno effettuare un versamento unitario computando nella base di calcolo l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Mentre le società e le Pa che provvedono alla doppia annotazione di fatture di acquisto, nei registri di cui all’art. 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972, dovranno determinare analogamente l’acconto Iva computando nella base di calcolo l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Split payment e acconto Iva: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito chiarimenti sulle regole per il calcolo dell’acconto Iva per i soggetti “split payment” fornisce ulteriori precisazioni.
Nella circolare infatti l’Agenzia tende a precisare che nel caso in cui il contribuente, nel 2016, non fosse tenuto ad effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento evidenziava una eccedenza detraibile, nel calcolare l’acconto IVA dovuto per l’anno 2017, si potrà tenere conto di tale eccedenza.
In particolare, la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell’ammontare:
- dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017
- dell’eccedenza detraibile relative al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione IVA (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.
L’Agenzia infine nella circolare n.28/E del 15 dicembre 2017 sottolinea che le speciali modalità dell’acconto Iva per l’anno 2017, nel caso in cui venga determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.
Mentre le Pubbliche Amministrazioni che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, se determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative all’anno 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la circolare n.28/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate allegata qui di seguito.
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