Nella circolare n.12 del 14 ottobre l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul bonus prima casa per i giovani under 36: vediamo i dettagli dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al bonus prima casa dedicato ai giovani under 36 che vogliono acquistare la prima abitazione.
Si tratta dell’agevolazione istituita dal decreto Sostegni bis, in particolare dall’articolo 64 (commi da 6 a 10), che prevede alcune misure a vantaggio della platea di beneficiari, come:
- l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.
I chiarimenti si trovano nella circolare n. 12 che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 14 ottobre 2021.
Bonus prima casa per i giovani: i chiarimenti delle Entrate sui requisiti, dall’ISEE all’età
Il bonus prima casa spetta ai giovani con meno di 36 anni e un ISEE che non superi i 40.000 euro. I destinatari dell’agevolazione devono acquistare casa entro il 30 giugno 2022.
La circolare n. 12 dell’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai requisiti che danno accesso al bonus.
Per quanto riguarda l’età, i beneficiari sono coloro che non hanno compiuto 36 anni nell’anno solare di stipula del rogito.
Per quanto riguarda l’ISEE inferiore a 40.000 euro, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che è necessario chiedere la DSU (Dichiarazione Unica Sostitutiva) -passaggio necessario per procedere con la richiesta dell’ISEE- in un momento antecedente o contestuale alla stipula dell’atto di acquisto.
L’ISEE a cui fare riferimento può essere sia quello ordinario che quello corrente.
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Oltre a ripercorrere la normativa che regola il bonus prima casa, la circolare del 14 ottobre in commento precisa che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA.
Inoltre, la circolare si sofferma anche sull’ipotesi di co-acquisto. In tal caso, il bonus verrà calcolato pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti
aventi i requisiti richiesti.
Che succede invece se uno dei due acquirenti non è in possesso dei requisiti? In tal caso, nei confronti dell’acquirente senza requisiti si applica il minimo dell’imposta dovuto per legge, pari a 1.000 euro per l’imposta di registro, 50 euro per l’imposta ipotecaria e altri 50 per quella di registro.
Lasciamo in allegato la circolare per tutti i dettagli.
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