Aliquota Ires al 50% per i soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti nella circolare n.15 del 17 maggio 2022.
L’aliquota Ires ridotta al 50% spetta ai soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale, non solo da un punto di vista formale ma di fatto, premiando le attività più meritevoli di attenzione.
In seguito a contestazioni da parte dellamministrazione finanziaria nei confronti di enti ecclesiastici ed ex enti ospedalieri che hanno applicato senza alcuna distinzione l
aliquota Ires ridotta a metà, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.15 del 17 maggio 2022 per chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione.
L{{art. 6 del Dpr. 601/1973}} consente di {{dimezzare l
aliquota Ires a favore degli «enti il cui fine è equiparato per legge a quello di beneficenza, di istruzione o assistenza sociale».
Le categorie interessate da questa disposizione sono:
- gli “enti ospedalieri”
- le fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999)
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’appartenenza a queste categorie (requisito soggettivo) non basta per usufruire della riduzione Ires, ma occorre dimostrare da un punto di vista sostanziale che i redditi prodotti siano connessi all’attività istituzionale.
Lo Stato rinuncia a parte del prelievo fiscale allo scopo di «tutelare interessi meritevoli di particolare attenzione» e non solo in virtù della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento.
Con la circolare n.15 , l’Agenzia delle Entrate conferma dunque l’indirizzo della Corte di cassazione (sentenza n.2573 del 1990) e del Consiglio di Stato che contestano il carattere soggettivo della norma e richiedono il nesso di strumentalità con le finalità che caratterizzano l’ente.
Cos’è l’Ires?
L’Ires è un’imposta proporzionale, dovuta da tutte le società di capitali e da alcuni enti commerciali e non sui redditi in denaro o in natura stabiliti dall’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Aliquota Ires al 50% per gli enti ospedalieri
La circolare fornisce alcuni chiarimenti sulla categoria degli enti ospedalieri: con la riforma del 1978 che ha previsto la soppressione di tali enti, la Corte di Cassazione è dovuta intervenire per stabilire quali fossero le nuove categorie subentrate:
- aziende ospedaliere
- presidi ospedalieri
Con questa premessa, l’Agenzia ha specificato l’esclusione dall’agevolazione per:
- aziende sanitarie locali (ASL)
- case di cura private seppur riconosciute come “presidi ospedalieri”
ma ha confermato la possibilità di beneficiarie della riduzione Ires al 50% per:
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ma per le sole prestazioni di ricovero e cura in convenzione;
- gli istituti di ricerca scientifica.
In ogni caso la riduzione dell’Ires spetta solo sull’imponibile fiscale generato:
- dalle prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- dall’attività di ricerca scientifica «traslazionale» strumentale all’attività sanitaria svolta.
Aliquota Ires al 50% per le fondazioni bancarie
Per beneficiare dell’aliquota Ires al 50%, le fondazioni bancarie previste dal Dlgs n. 153/1999 hanno l’onere di dimostrare sia i requisiti previsti dall’art. 6 del del Dpr. 601/1973 che la natura non imprenditoriale dell’attività esercitata.
Aliquota Ires al 50% per gli enti religiosi
La circolare si sofferma infine sui requisiti degli enti religiosi civilmente riconosciuti affinché possano godere dell’aliquota Ires al 50%.
In particolare l’Agenzia conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta per:
- i redditi commerciali provenienti da attività “diverse” da quelle di «religione o di culto»(già stabilito con la risoluzione n. 91/2005 e con l’indirizzo della Cassazione), a condizione che tali attività siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
- i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (affitto o vendita di immobili) pervenuto da testamento o donazione. Deve tuttavia trattarsi di mero godimento del patrimonio immobiliare e non comporti lo svolgimento di un’attività commerciale. Inoltre i proventi delle locazioni o delle vendite devono essere effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA