Assegni familiari 2020 e quote di maggiorazione pensioni: l’INPS aggiorna gli importi ed i limiti di reddito da considerare per i lavoratori che non percepiscono l’assegno al nucleo familiare (ANF). Tutte le novità nella circolare n. 3 del 9 gennaio 2020.
Assegni familiari 2020 e quote di maggiorazione pensioni: nuovi limiti di reddito e importi a partire dal 1° gennaio.
Le novità arrivano dall’INPS che, con la circolare n. 3 del 9 gennaio 2020 aggiorna gli importi ed i limiti previsti per i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno al nucleo familiare (ANF).
Gli assegni familiari 2020 sono corrisposti a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti; le quote di maggiorazione di pensione spettano invece ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Sono questi i destinatari delle nuove indicazioni operative contenute nella circolare INPS che, come ogni anno, aggiorna importo degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni, così come i limiti di reddito familiare ed i limiti mensili per il riconoscimento.
Assegni familiari 2020: gli importi aggiornati. Le novità INPS
Gli assegni familiari 2020 sono la prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai lavoratori esclusi dalla disciplina degli ANF (gli assegni al nucleo familiare).
Annualmente l’Istituto aggiorna gli importi ed i limiti previsti e, a partire dal 1° gennaio, la circolare INPS n. 3 conferma le seguenti soglie:
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda, e spettano per ogni familiare a carico.
Assegni familiari 2020: i nuovi limiti di reddito
La circolare INPS, tenuto conto della variazione del tasso di inflazione - pari all’1,2% per il 2019 - rivaluta i limiti di reddito familiare da considerare ai fini del diritto agli assegni familiari per il 2020 così come alle quote di maggiorazione di pensione.
Tenuto conto della rivalutazione annuale, l’INPS ha pubblicato quattro nuove tabelle per gli esclusi dalla disciplina degli assegni al nucleo familiare.
Di seguito i nuovi limiti di reddito da considerare:
Alla luce delle tabelle sopra allegate sono state altresì aggiornate le procedure di calcolo delle pensioni, di modo da renderle conforme ai nuovi limiti di reddito.
Assegni familiari 2020: i limiti di reddito mensile
Novità anche per i limiti di reddito mensili da considerare per l’accertamento del carico e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il 2020.
L’aggiornamento è disposto in considerazione della normativa sulla perequazione automatica delle pensioni e tenuto conto dell’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 557,99 euro dal 1° gennaio 2020.
Per quanto riguarda gli assegni familiari, i limiti di reddito mensili da considerare sono fissati a:
- 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 1269,43 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Si ricorda infine che i familiari per i quali è possibile richiedere gli assegni familiari INPS sono i seguenti:
- il coniuge/parte di unione civile, anche se legalmente separato/sciolto da unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi minorenni, apprendisti o studenti di scuola media (fino a 21 anni), universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) e inabili a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi minorenni, conviventi apprendisti o studenti di scuola media (fino a 21 anni), conviventi universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) e conviventi inabili a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
- i familiari di cittadini stranieri residenti in paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
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