Con una circolare del 25 agosto l’INAIL ha comunicato che non è variato l’importo per l’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2016. Ecco le condizioni e le modalità per presentare domanda.
L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità non è variato, così come comunicato dall’INAIL nella circolare numero 29 del 25 agosto 2016. L’importo dell’assegno sarà lo stesso dell’anno precedente: ai soggetti beneficiari della prestazione verranno corrisposti 256 euro mensili.
Nella circolare, inoltre, l’INAIL ha spiegato il motivo della mancata variazione dell’importo: di norma, la variazione segue l’indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Con riferimento ai dati del 2015, quindi, si registra una variazione percentuale del -0,1% sull’indice, non registrando quindi incrementi, bensì un seppur molto lieve calo. La Legge di Stabilità del 2016 stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai essere inferiore a zero, disposizione che ha impedito l’adeguamento al ribasso dell’assegno di incollocabilità.
Ecco soggetti beneficiari, requisiti e come fare domanda per ottenere l’assegno di incollocabilità.
Assegno di incollocabilità: cos’ è e chi può beneficiarne
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica che può essere erogata ad invalidi per infortunio o malattia professionale ai quali non si può applicare l’assunzione obbligatoria riservata ai lavoratori appartenenti alle categorie protette.
L’INAIL eroga l’assegno di incollocabilità in base ai seguenti requisiti:
- essere un lavoratore invalido e non aver superato i 65 anni d’età;
- avere un’invalidità riconosciuta dall’Inail di almeno il 34% riconosciuta per infortuni o malattie derivanti dall’attività lavorativa denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- aver subito una menomazione all’integrità psico-fisica o un danno biologico superiore al 20% per gli infortuni e le malattie a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Come richiedere l’assegno di incollocabilità
Per poter ricevere la prestazione monetaria da parte dell’INAIL il lavoratore deve presentare apposita domanda presso la sede INAIL d’appartenenza.
Alla domanda vanno allegati i dati anagrafici e la descrizione dell’invalidità, corredata da documento di identità.
Il titolare del diritto all’assegno di incollocabilità può presentare domanda presso uno sportello della sua sede di competenza, attraverso posta ordinaria o con posta elettronica certificata.
L’importo dovuto verrà erogato dall’ente tramite accredito su conto corrente, carta prepagata con codice iban, su libretto di deposito nominativo bancario o postale o tramite istituti di credito convenzionati con l’Inps per lavoratori titolari che riscuotono all’estero.
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