La Corte di Cassazione rivoluziona la disciplina vigente riguardo agli assegni di mantenimento per l’ex coniuge, stabilendo che non spettano nel caso in cui, quest’ultimo abbia costituito una nuova coppia.
Con la sentenza 6855 dello scorso 3 Aprile la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge non è più obbligatorio nel caso in cui quest’ultimo abbia costituito un nuovo nucleo familiare anche di fatto.
Più precisamente nel caso in cui a seguito di un divorzio tra coniugi, in cui è avvenuto anche l’affidamento di uno più figli minori, il coniuge a cui il tribunale ha riconosciuto la spettanza dell’assegno di mantenimento decade da questo diritto nel caso in cui abbia avviato una nuova convivenza che abbia carattere di stabilità, a prescindere da eventuali nuove nozze.
Già nel 2011 (sentenza n. 17195) la Cassazione aveva stabilito che nel caso in cui subentrava una nuova famiglia, anche di fatto, veniva meno la necessità economica del mantenimento e, quindi, veniva meno anche l’obbligo della corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge al quale non erano stati affidati i figli.
La novità di quest’ultima sentenza e la differenza da quella precedente, del 2011, è che, anche alla famiglia di fatto viene riconosciuto il carattere di stabilità e la parificazione, a tutti gli effetti, a un qualsiasi altro nucleo familiare. Come recita, infatti, la sentenza, la famiglia di fatto può essere considerata, a tutti gli effetti come
«una»famiglia«portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli»
Tale assunto ha delle chiare conseguenze proprio sulla corresponsione e sulla sospensione dell’assegno di mantenimento, dal momento che, se prima la famiglia di fatto veniva considerata temporanea, ed era quindi considerata temporanea, non definitiva e non automatica, anche la sospensione dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, in base a questa ultima sentenza della Cassazione anche la decadenza dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento diviene definitiva e automatica.
Unico parametro su cui la sentenza insiste è quello della stabilità della nuova coppia di fatto che diviene tale, secondo la Corte di Cassazione, quando i conviventi elaborano
«un progetto e un modello di vita in comune (...) E non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in abito matrimoniale e fuori dal matrimonio»
In definitiva, quindi, nel momento in cui l’ex coniuge che prima percepiva gli assegni di mantenimento si ricostruisce una nuova vita nell’ambito di una nuova coppia, anche di fatto, anche se non contrae un nuovo matrimonio, accede comunque a una nuova stabilità che gli fa perdere il diritto all’assegno di mantenimento.
La sentenza della Corte di Cassazione apre ora molti interrogativi di varia natura. Saranno considerate coppie di fatto anche quelle omosessuali? E, nel caso delle pensioni di reversibilità, il coniuge sopravvissuto che percepisce tale trattamento pensionistico, perderebbe il diritto ad esso nel momento in cui costituisce una nuova coppia di fatto? E, nel caso di una coppia di fatto in cui uno dei coniugi viene a mancare, l’altro coniuge avrebbe comunque diritto alla pensione di reversibilità come avviene nelle coppie tout court?
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