Come deve comportarsi l’azienda se non è in grado di liquidare il Tfr maturato presso il Fondo tesoreria Inps? Esiste un’apposita domanda da inviare all’Istituto? Ecco la guida completa.
A norma dell’articolo 1 comma 755 della Legge di Bilancio 2007 (L. 27 dicembre 2006 numero 296), a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno è stato istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile» detto anche «Fondo tesoreria».
Il Fondo tesoreria, gestito dall’Inps per conto dello Stato, garantisce il pagamento del Tfr ai dipendenti di aziende con almeno 50 addetti, ed è alimentato mensilmente da un contributo, a partire sempre dal 1° gennaio 2007, pari alla quota di trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
L’accantonamento al Fondo Inps assume a tutti gli effetti natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Che succede se l’azienda non eroga il Tfr del Fondo tesoreria Inps?
Il Fondo stesso è deputato a erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni, con riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore, anche per la quota parte di competenza del Fondo.
Le quote di Tfr anticipate per conto dell’Istituto vengono successivamente recuperate dall’azienda rispetto ai contributi da versare all’Inps.
A causa di quest’operazione di compensazione crediti - debiti può tuttavia accadere che l’azienda non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore presso il Fondo tesoreria Inps. Analizziamo come il datore di lavoro deve comportarsi in situazioni del genere.
Quando è obbligatorio il Fondo tesoreria Inps?
Il versamento del Tfr al Fondo tesoreria Inps è dovuto per tutti i dipendenti di aziende private con almeno 50 dipendenti, eccezion fatta per i lavoratori:
- A domicilio;
- Con rapporto a termine di durata inferiore a 3 mesi;
- Stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine del rapporto di lavoro non è prestabilito ma legato al verificarsi di un evento;
- Impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (il cui Tfr è assicurato presso Enpaia);
- Lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr;
- Lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di Tfr presso soggetti terzi (ad esempio i lavoratori dell’edilizia con Tfr accantonato presso le Casse edili).
Liquidazione e incapienza
Nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti, il Tfr maturato e non destinato ai fondi di previdenza complementare è liquidato direttamente dal datore di lavoro.
Fanno eccezione le quote di Tfr maturate dopo il 31 dicembre 2006 per i dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti.
In tal caso le somme vengono anticipate in busta paga dal datore di lavoro, salvo esser poi recuperate sui contributi dovuti al Fondo tesoreria riferiti al mese di erogazione del Tfr.
Se l’ammontare delle somme liquidate e anticipate per conto del Fondo tesoreria (a credito) è superiore a quelle da versare all’Istituto (a debito) ci si trova in una situazione di cosiddetta «incapienza».
In queste ipotesi, il recupero di quanto anticipato dal datore di lavoro avviene utilizzando anche l’ammontare dei contributi obbligatori (contributo Invalidità, Vecchiaia e Superstiti - Ivs o altri contributi minori) dovuti all’Inps.
Per le sole aziende che versano i contributi Ivs ad altri enti (ex Enpals, Ipost, Inpgi, ex Inpdap) devono essere utilizzati prioritariamente i contributi dovuti al Fondo tesoreria e, successivamente, le contribuzioni minori dovute all’Inps. In caso di incapienza, il conguaglio può essere effettuato con i contributi Ivs dovuti agli altri enti previdenziali sopra citati.
In entrambe le situazioni di incapienza, comunque, l’importo di competenza del Fondo tesoreria non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti dallo stesso datore di lavoro al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
Qualora si verifichi tale situazione, il datore di lavoro è tenuto a chiedere il pagamento diretto delle somme ai beneficiari, da parte dell’Inps.
In alternativa, è possibile elaborare una busta paga a titolo di acconto del Tfr. In questo caso verrebbe liquidato un importo inferiore a quello teoricamente spettante, evitando il problema dell’incapienza dei contributi. Le restanti rate di acconto e il saldo verrebbero posticipati alle mensilità successive.
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Come elaborare il cedolino paga in caso di incapienza?
Nei casi di pagamento diretto del Tfr da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a liquidare la sola quota del Trattamento di fine rapporto eventualmente maturata in azienda.
Come chiedere il pagamento del Tfr al Fondo tesoreria?
Il datore di lavoro può inoltrare la domanda di intervento al Fondo tesoreria:
- In via telematica, collegandosi al portale «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Tfr a carico del Fondo Tesoreria», in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns;
- Inviando un file telematico in formato Xml.
Invio tramite file Xml
Nel caso in cui il numero di beneficiari del Tfr sia particolarmente elevato, è preferibile per l’azienda trasmettere le domande di pagamento tramite file Xml, in alternativa alla richiesta online.
Collegandosi alla pagina dedicata del sito «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Tfr a carico del Fondo Tesoreria» l’utente ha a disposizione le specifiche tecniche per l’invio degli Xml:
- Il manuale operativo, con la specifica del tracciato e la descrizione delle relative informazioni;
- Il file di definizione schema Xml;
- Le istruzioni per l’apertura del canale telematico di comunicazioni tra azienda e Inps, necessario per lo scambio dei file.
Sulla pagina dedicata del sito Inps, l’Istituto raccomanda di:
- Seguire scrupolosamente la convenzione «NomeAzienda.INPS.TFR.ggmmaaaa.hhmmss.n.xml» come indicato nella guida operativa;
- Prima di inviare i singoli file Xml, effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione Xsd, per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti di violazione sintattica;
- Al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi nella definizione delle stesse (ad esempio per richieste di documentazione aggiuntiva) verificare la qualità dei dati presenti nei file Xml prodotti.
In ogni caso, è possibile sottoporre «quesiti di carattere tecnico riguardo alla compilazione dei file XML o alla gestione dei file di esito prodotti dalla procedura di acquisizione» scrivendo alla casella «Info.FondoTesoreria@inps.it».
I file Xml prodotti dovranno essere inviati all’Inps attraverso un apposito canale telematico, la cui instaurazione dev’essere richiesta contattando il gruppo «Trasferimenti Telematici» (e-mail «TrasferimentiTelematici@inps.it»).
Il gruppo prenderà in carico l’attività chiedendo al datore di lavoro i parametri necessari e inserendo la richiesta nella coda delle implementazioni, comportando «un’attesa media di dieci giorni lavorativi» (sito Inps). Successivamente sarà il gruppo stesso a contattare l’azienda «fornendo l’utenza s_FTP per le attività da espletare sui nostri server» (ancora la pagina dell’Istituto).
Entro quando avviene il pagamento del Tfr?
Una volta inoltrata l’istanza, online o con file Xml, il Fondo eroga il Tfr «direttamente al lavoratore entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda», secondo quanto riporta lo stesso Istituto alla pagina «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Tfr a carico del Fondo Tesoreria».
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