Dal 1° gennaio 2021 è stata introdotta un’importante novità: con i nuovi termini di prescrizione delle bollette scadute, il venditore non potrà più chiedere agli utenti il denaro non pagato al decorso dei termini previsti per legge.
Anche le bollette della luce e del gas sono soggette a prescrizione: ciò significa che al decorso dei termini, il venditore non potrà più chiedere all’inquilino in ritardo con i pagamenti di saldare i suoi debiti. Dal 1° gennaio 2021, in particolare, la scadenza dei termini di prescrizione è fissata a due anni, a decorrere dei quali la bolletta non pagata non può più essere contestata.
A introdurre questo nuovo limite è stata proprio l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che con le Delibere n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018/R/com ha dato attuazione a quanto era stato deciso e introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Cosa cambia per i cittadini? Quando non occorre pagare la bolletta per effetto della prescrizione? Facciamo chiarezza.
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Bollette, quando non si devono pagare
Il sogno di tutti i proprietari di un’abitazione è quello di non pagare le bollette delle utenze elettriche, ma purtroppo l’impresa è quasi impossibile. L’unica eccezione al pagamento delle bollette di luce e gas, però, è fornita dal periodo di prescrizione delle stesse.
La prescrizione è un istituto giuridico che indica il periodo nel quale una persona può esercitare il suo diritto soggettivo
Con una delibera dell’Arera, l’autorità stessa ha stabilito nuovi termini entro i quali le bollette scadute e non pagate cadono in prescrizione. Da quel momento, dunque, non è più possibile chiedere all’utente di saldare il credito dovuto. I nuovi termini di prescrizione sono stati inseriti nella Legge di Bilancio 2018 e prevedono un decorso di almeno 2 anni, anziché i 5 previsti dalla precedente normativa. Ma non si tratta di una data univoca per tutte le forniture.
Prescrizione bollette: i termini per le diverse forniture
Come ricorda IlGiornale.it, la Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto termini differenti di caduta in prescrizione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. In generale i termini di caduta in prescrizione delle bollette decorrono a partire dai due anni successivi alla data di emissione delle stesse, ma occorre fare alcune precisazioni.
In particolare:
- Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’Arera ha stabilito che le bollette emesse a partire dal 1° marzo 2018 hanno termini di prescrizione di 2 anni; mentre per le bollette antecedenti a questa data resta il termine di 5 anni.
- Per quanto riguarda, invece, la fornitura di acqua, i nuovi termini di prescrizione partono dal 1° gennaio 2020 e dunque per le date precedenti il decorso rimane fisso a 5 anni.
- Infine, per quanto riguarda la fornitura di gas, l’Arera ha previsto dal 2 gennaio 2019 la caduta in prescrizione dopo due anni, mentre per le bollette antecedenti rimane la prescrizione dopo 5 anni.
Inoltre, ha proseguito Arera, “per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni”
Come far valere la prescrizione
Il cliente che voglia autotutelarsi di fronte a una bolletta caduta in prescrizione può inviare una contestazione scritta alla società erogatrice della fornitura considerata attraverso raccomandata o tramite e-mail PEC.
Nel messaggio devono essere inseriti i seguenti dati:
- i dati dell’intestatario e dell’utenza;
- nome, cognome e codice POD (luce) o codice PDR (gas);
- i motivi del reclamo;
- una copia del documento d’identità;
- la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini.
Se il venditore non cancella la bolletta il cliente può far ricorso al servizio di conciliazione di Arera disponibile online.
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