Bollo per la sospensione del fermo auto, l’automatismo nella comunicazione al PRA cancella l’imposta a carico del contribuente. Le novità arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 393 del 23 settembre 2020.
Bollo per le auto con fermo amministrativo, l’imposta per la sospensione non è più dovuta. L’eliminazione della domanda, in favore dell’automatismo nella comunicazione, cancella anche la tassa a carico del contribuente.
Ad illustrare le novità è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 393 del 23 settembre 2020.
Non è più il contribuente a dover comunicare al PRA la sospensione del fermo amministrativo. L’avviso parte in automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con meno adempimenti e costi per il contribuente.
Cancellato l’obbligo di comunicazione, sparisce anche l’imposta di bollo per la sospensione del fermo auto.
Bollo per le auto con fermo amministrativo addio: le novità spiegate dalle Entrate
A partire dal 1° gennaio 2020, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo vengono notificati dall’Agenzia della Riscossione al PRA, senza obbligo di comunicazione da parte del contribuente.
Al pagamento dell’importo dovuto, l’imposta di bollo sull’auto per la quale si intende sbloccare il fermo amministrativo non è più dovuta. Alla semplificazione si affianca un risparmio fiscale, seppur minimo.
Ad illustrare la novità, derivante dall’attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 98/2017 è l’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda innanzitutto che per per i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo emessi prima del 2020, l’annotazione al PRA doveva essere richiesta dal contribuente, presentando domanda e pagando l’imposta di bollo.
Sulla base delle novità previste dal CAD, sono ora i due enti a comunicare tra loro, al fine di snellire le procedure ed evitare adempimenti ulteriori da parte del contribuente.
La sospensione del fermo auto è oggi esente dal pagamento del bollo, venendo meno l’adempimento alla base del pagamento dell’imposta.
Bollo e sospensione fermo amministrativo auto: le novità in vigore dal 1° gennaio 2020
Ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, per le domande dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, ed al fine di ottenere provvedimenti o certificati, è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro per foglio.
Un onere non più dovuto per la sospensione del fermo auto.
A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7:
“I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.”
L’automatismo comporta che il contribuente, non presentando più la domanda al PRA, non è più tenuto a pagare il bollo per sospendere il fermo sull’auto.
L’imposta di bollo viene meno, venendo meno il presupposto alla base del suo pagamento (ovvero la domanda cartacea o digitale).
La novità appare ovvia, ma ha causato notevoli dubbi da parte dei contribuenti. Proprio al fine di fugare ogni dubbio, la Legge di Bilancio 2020, al comma 809 dell’articolo 1, ha previsto che i:
“Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.”
La risposta pro-contribuente fornita dall’Agenzia delle Entrate mette la parola fine, ed esclude ogni ulteriore esborso monetario per il contribuente che richiede la sospensione del fermo amministrativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA