La Cassa Forense ha stanziato 2,5 milioni di euro per riconoscere un bonus del valore massimo di 1.200 euro agli avvocati e ai praticanti che non hanno beneficiato del reddito di ultima istanza.
Nuovo bonus avvocati, ma solo per coloro che non hanno percepito quelli erogati dall’INPS con causale COVID-19.
Nella lunga lista di bonus previsti per l’emergenza da COVID-19 si aggiunge il contributo forfetario riconosciuto dalla Cassa Forense agli avvocati a titolo di rimborso dei costi dell’attività legale nel periodo del lockdown.
In queste ore la Cassa Forense ha pubblicato un bando straordinario (che potete scaricare in coda all’articolo) per l’assegnazione di un contributo una tantum che va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.2000 euro. Un contributo che rimborsa i professionisti legali dei costi dell’attività legale sostenuti anche nel periodo del lockdown, il cui importo verrà calcolato tenendo conto della differenza tra il volume di affari IVA e il reddito IRPEF.
Per fare domanda per questo contributo straordinario c’è tempo fino al 23 luglio 2020 e di seguito vi illustreremo la procedura. Nel frattempo, vediamo quali sono i requisiti per beneficiare del bonus avvocati di 1.200 euro (che ricordiamo essere il valore massimo).
Bonus avvocati straordinario (COVID-19): a chi spetta?
La Cassa Forense - nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel regolamento - tenendo conto dell’attuale situazione emergenziale da COVID-19 ha indetto un bando straordinario per l’assegnazione di contributi forfetari per il rimborso dei costi per l’attività legale.
Nel dettaglio, il bando - per il quale sono stati stanziati 2 milioni e 500 mila euro - si rivolge sia agli avvocati che ai praticanti che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano iscritti alla Cassa. Inoltre, è necessario che questi non siano stati sospesi - ai sensi dell’articolo 20 della legge n°247/12 - né tantomeno cancellati dall’Albo/Registro dei praticanti avvocati.
Tuttavia, non possono fare richiesta del bonus quegli avvocati che hanno beneficiato dei bonus di 600 euro erogati per i mesi di marzo e aprile a titolo di “reddito di ultima istanza”. Lo stesso vale per coloro che sono inseriti utilmente nella graduatoria dei bandi straordinari alla Legge n°1/2020 per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche o per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone giuridiche o per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale.
Inoltre, affinché si possa fare richiesta del contributo è necessario essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa alla data di pubblicazione del bando.
Per coloro che sono stati esclusi dai suddetti bonus e quindi non hanno ricevuto alcunché di quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio sono stati stanziati 2 milioni e 500 mila euro per riconoscere un contributo pari al 15% della differenza che c’è tra il volume di affari IVA e il reddito IRPEF dichiarato con il Mod5/2019. Eccezionalmente, per coloro che si sono iscritti alla Cassa Forense solamente nel 2019, questo contributo sarà calcolato sulla base dei dati reddituali del 2019 che dovranno essere dichiarati in sede di domanda.
In ogni caso, come già anticipato, l’importo del contributo non potrà essere inferiore ai 300,00€, né tanto meno superare i 1.200€.
Come richiedere il bonus avvocati COVID-19
La domanda va inviata entro le ore 24:00 del 23 luglio 2020, pena la inammissibilità della stessa. La richiesta va presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’apposita procedura online disponibile nell’area personale del sito Internet della Cassa Forense.
Alla domanda andrà allegata l’autocertificazione dei dati reddituali relativi all’anno 2018 (ove richiesti); in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente avrà 15 giorni di tempo per aggiungere quanto richiesto.
Infine, la Cassa Forense ci tiene a precisare che per la formazione della graduatoria non si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande.
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