Il bonus quantificato in base al plafond disponibile e al numero di domande arrivate entro il 20 giugno va alle partite iva chiuse per le misure di contenimento del Covid.
Stabilito con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’importo del bonus concesso a discoteche, sale da ballo e operatori del settore con codice Ateco «93.29.10». Il contributo a fondo perduto è stato quantificato in 22.002 euro e verrà accreditato sul conto corrente delle partite iva che hanno inviato le domande dal 6 al 20 giugno.
Bonus a discoteche e sale da ballo
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’importo del bonus destinato a discoteche e sale da ballo attive al 27 gennaio 2022 ma chiuse per effetto delle misure anti-Covid. Nel provvedimento n.244635/2022 è specificato che il contributo a fondo perduto di 22.002 euro è stato quantificato ripartendo il plafond disponibile definito dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 4/2022, in base alle domande presentate tra il 6 e il 20 giugno.
In particolare, l’Ufficio chiarisce che l’importo riconosciuto a ciascun operatore sarà il minore tra la cifra di 22.002 euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa, stabiliti in base ai dati forniti nell’istanza e nei limiti stabiliti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
Le partite iva riceveranno il bonus direttamente sul conto corrente bancario o postale. Se dai controlli successivi sui dati inviati dovesse emergere la non spettanza dell’aiuto, l’Agenzia procederà al recupero delle somme e all’applicazione delle sanzioni.
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I requisiti per il bonus «discoteche»
Il bonus «discoteche» è stato introdotto dal decreto Sostegni-bis e ripreso dal Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl n. 4/2022) per le attività che sono state costrette a chiudere il 27 gennaio 2022 a causa delle misure di contenimento della pandemia. La misura riguardava discoteche e altri operatori del settore identificati con il codice Ateco «93.29.10» e in possesso di requisiti soggettivi e reddituali specifici.
Si tratta cioè delle partite iva con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 che hanno subito un calo di fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Con riferimento ai requisiti soggettivi, il richiedente deve aver dichiarato che la partita iva era attiva prima del 27 gennaio 2022, di essere residente in Italia e l’assenza di difficoltà al 31 dicembre 2019.
Il modello e le istruzioni per compilare l’istanza di accesso al contributo sono state pubblicate lo scorso 18 maggio, con il provvedimento n. 171638/2022.
Per essere valide, le domande devono essere state inviate con l’apposito modello tramite i canali telematici Entratel/Fisconline oppure mediante procedura web nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 20 giugno.
Assegnazione del bonus
I richiedenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono dunque verificare l’esito consultando l’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
E’ sufficiente entrare nella sezione «Fatture e Corrispettivi» - sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito» per verificare l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento. Se la domanda è stata scartata, nella stessa sezione si potranno leggere le motivazioni della decisione.
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