A quanto ammonta lo sgravio per chi assume in sostituzione di lavoratori assenti in maternità o paternità? Qual è la procedura da seguire e quando l’azienda ne ha regolarmente diritto? Guida completa
La normativa italiana, con l’obiettivo di agevolare la conciliazione vita - lavoro, ha contemplato un sistema di congedi, riposi e permessi in favore di lavoratrici e lavoratori, connessi agli eventi di maternità - paternità.
Il sistema in questione è disciplinato dal Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità.
La maggior parte del decreto numero 151 è dedicata agli istituti che garantiscono una copertura economica, a carico dell’Inps e, se previsto dal contratto collettivo applicato, con integrazione da parte del datore di lavoro, a fronte dell’assenza per gli eventi, ad esempio, di maternità obbligatoria, paternità obbligatoria e congedo parentale.
In assenza di queste previsioni, infatti, la lavoratrice o il lavoratore in questione non avrebbe alcuna entrata economica, non potendo svolgere l’attività lavorativa.
Oltre alle previsioni in materia di congedi retribuiti, il Testo Unico contempla uno sgravio contributivo in favore delle aziende che assumono dipendenti in sostituzione di chi si assenta per gli eventi legati alla nascita, alla cura e alla custodia del bambino.
In questo modo, facendo leva su un abbattimento dei costi a carico dell’azienda, si intende favorire la transizione richiesta in azienda e il conseguente passaggio di consegne tra sostituito e lavoratore assunto in sostituzione.
Analizziamo quindi in dettaglio quando si ha diritto allo sgravio e in che misura.
Bonus per l’assunzione di lavoratori in sostituzione, quando se ne ha diritto e in che misura
Come dev’essere assunto il sostituto?
Il datore di lavoro può assumere il sostituto con contratto a termine (anche part-time).
L’assunzione di personale può «avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva» (articolo 4, comma 1, Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151).
Lo sgravio si applica anche nell’eventualità che «la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto» (Messaggio Inps 20 gennaio 2011 numero 1382).
Nel caso in cui per la sostituzione si assumono uno o più lavoratori part-time, il beneficio può trovare applicazione se la «somma dell’orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito» (Messaggio Inps 14 febbraio 2001 numero 28). Al contrario, lo sgravio non spetta nell’ipotesi di superamento dell’orario del sostituito.
Agevolazione per sostituzione di lavoratori dipendenti assenti
Le aziende con meno di 20 dipendenti accedono allo sgravio Inps a fronte dell’assunzione di lavoratori in sostituzione di dipendenti assenti per congedo di maternità (anche anticipata), paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio.
Il requisito occupazionale, richiesto al momento dell’assunzione del sostituto, è calcolato con riferimento ai lavoratori:
- Con qualunque qualifica (compresi, lavoratori a domicilio e dirigenti), esclusi gli apprendisti;
- Assenti, anche senza diritto alla retribuzione, tranne nel caso in cui in loro sostituzione siano stati assunti altri dipendenti (vengono computati questi ultimi);
- Part-time, in relazione all’orario effettivamente svolto.
Nella fattispecie in parola, lo sgravio abbatte del 50% i contributi Inps e i premi assicurativi Inail a carico dell’azienda, calcolati con riferimento alla retribuzione del lavoratore assunto a termine in sostituzione.
L’agevolazione opera sino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito. Nelle ipotesi di adozione o affidamento, la misura spetta entro il limite di un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Pur a fronte della vasta casistica riguardante le tipologie di assenza che danno diritto allo sgravio, quest’ultimo non opera se il titolo dell’assenza è modificato da congedo a ferie.
Sul punto, il ministero del Lavoro ha sottolineato (Risposta all’Interpello del 1° settembre 2008 numero 36) che «la questione relativa alla possibilità di estendere gli sgravi contributivi a motivi diversi dal congedo per maternità, paternità e parentale va risolta in senso negativo» alla luce di quanto disposto «dall’art. 4, del D.Lgs. n. 151/2001» che circoscrive il beneficio in questione ai «soli casi di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del Testo Unico in esame».
Agevolazione per sostituzione di lavoratrici autonome assenti
Lo sgravio contributivo poc’anzi descritto è altresì garantito alle imprese, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a fronte dell’assunzione di lavoratori in sostituzione di lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità.
Al pari dell’ipotesi precedente, l’agevolazione è pari al 50% dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail a carico azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, per un massimo di 12 mesi e, in ogni caso, non oltre il primo anno di vita del bambino della lavoratrice sostituita.
Nelle ipotesi di adozione o affidamento, l’agevolazione spetta entro il limite di un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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Come accedere allo sgravio?
Il primo passaggio per ottenere lo sgravio contributivo è procedere all’assunzione del sostituto, inviando al Centro per l’Impiego il modello «Unificato Lav» o «UniLav».
Nel modello, da trasmettere in via telematica utilizzando l’apposita piattaforma regionale, dev’essere indicato, nell’apposito spazio, il codice identificativo dell’agevolazione contributiva.
A seguire, il datore di lavoro deve collegarsi al sito «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Accesso ai servizi per aziende e consulenti». Una volta inserite le credenziali Spid, Cie o Cns, dal menù a sinistra si dovrà selezionare il servizio «Cassetto previdenziale contribuente».
A questo punto, identificata l’azienda interessata, selezionando «Contatti - Com. bidirezionale - Inserisci nuova comunicazione» e la categoria «Altre agevolazioni», sarà possibile chiedere all’Inps il riconoscimento del codice autorizzazione «9R», identificativo dello sgravio in parola.
Una volta ottenuto l’ok dell’Istituto, l’azienda potrà ridurre del 50% i contributi Inps calcolati sulla retribuzione del sostituto, in sede di versamento degli stessi con modello F24. I calcoli effettuati dal datore di lavoro saranno comunque indicati nella comunicazione mensile inviata all’Inps, con modello «UniEmens».
Al contrario, lo sgravio sui premi Inail sarà applicato in sede di calcolo dello stesso, con la procedura della cosiddetta «autoliquidazione», effettuata annualmente. A seguire il premio dovuto dovrà essere versato, in un’unica soluzione o in forma rateale, sempre con modello F24.
Da ultimo, nelle aziende dove operano esclusivamente lavoratori autonomi, sarà necessario provvedere all’apertura di un’apposita posizione contributiva Inps, sulla quale far valere lo sgravio contributivo.
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