In caso di lavori condominiali chi può fruire del bonus barriere architettoniche? Si fruisce in base alla spesa sostenuta o per quote millesimali? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Si può fruire delle detrazioni fiscali del bonus barriere architettoniche anche senza pagare i lavori? Cosa succede se non tutti i condomini partecipano alle spese per le ristrutturazioni edilizie? Chi può avvalersi delle detrazioni fiscali? Questo il quesito a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispondendo a un contribuente.
Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate attraverso la rubrica FiscoOggi:
In un condominio di tre piani è stato deciso di installare una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, per agevolare la mobilità di persone disabili. Solo due su sei condomini hanno deciso di partecipare alle spese. I due condomini possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo sostenuto per l’installazione oppure il beneficio è limitato alla parte di spesa calcolata in proporzione ai propri millesimi di proprietà?
Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni del bonus barriere architettoniche per lavori realizzati in condominio.
Bonus barriere architettoniche, come viene divisa l’agevolazione in condominio?
Il bonus barriere architettoniche rientra nell’ampio spettro dei benefici fiscali ricadenti nel bonus casa, ma quando si tratta di detrazioni e deduzioni fiscali sorgono sempre dubbi nei contribuenti. Le questioni condominiali sono le più spinose perché la spesa viene generalmente sostenuta da più soggetti e ognuno vorrebbe ottenere i maggiori benefici fiscali.
Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la legge 234 del 2021 ha fissato i benefici fiscali legati agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, riconoscendo una detrazione fiscale fino al 75% delle spese sostenute. Gli interventi devono essere effettuati su edifici già esistenti e avere a oggetto eliminazione di rampe, scale o l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Cosa succede però se i lavori sono eseguiti in un condominio ma non tutti intervengono nelle spese? Le detrazioni sono fruibili pro quota da coloro che partecipano, oppure possono essere fruite esclusivamente per le quote millesimali di spettanza e di conseguenza una parte sono perdute?
Il principio generale fissato per legge è che solo chi ha effettivamente sostenuto una spesa può fruire delle relative detrazioni fiscali.
Un esempio pratico può aiutare a capire, un condominio con 10 condomini, ognuno possiede 1/10 del condominio. Vengono realizzati lavori per l’installazione di un ascensore e il costo è di 1.000 euro. La spesa è sostenuta per intero da due condomini che quindi spendono 500 euro ciascuno. Potranno fruire della detrazione per una spesa pari al 10% (quote millesimali) ciascuno o potranno fruire delle detrazioni sull’intera spesa sostenuta?
Ripartizione del benefici fiscali per bonus barriere architettoniche
Nella risposta al contribuente l’Agenzia delle Entrate sottolinea che nella circolare 7 del 2021 e nella risposta a Interpello 221 del 2022 è stato chiarito che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condomini, in quanto l’ascensore diviene «oggetto di proprietà comune» e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
Nel caso, invece, di istallazione di montascale in servizio solo al disabile la detrazione spetta per intero solo al disabile che ha effettivamente sostenuto la spesa. Specifica quindi l’Agenzia delle Entrate che nel caso in esame, dunque, i due condomini che hanno partecipato alle spese possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo pagato.
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