Bonus casa, attestazione di congruità con i prezzi del nuovo decreto MITE: da quando? Il Senato evidenzia i dubbi e chiede chiarimenti.
Bonus casa, chiarire qual è la data di decorrenza dei nuovi obblighi, in particolare sull’asseverazione di congruità delle spese e sul “prezzario” del decreto MITE.
Il decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021, ha intrapreso il proprio iter di discussione parlamentare. L’obiettivo è inglobare il testo a quello della Legge di Bilancio 2022, per unificare le novità in materia di bonus fiscali sulla casa.
Sulle misure previste al fine di contrastare le frodi nel settore dell’edilizia e in particolare in materia di cessione del credito restano molti punti oscuri.
Prima tra tutti la data di decorrenza dei nuovi obblighi che, senza correttivi, si applicheranno retroattivamente a tutte le cessioni effettuate a decorrere dal 12 novembre, anche in relazione a lavori già avviati e addirittura conclusi.
Una serie di perplessità che hanno avuto un primo effetto: quello di bloccare di fatto il settore dell’edilizia, in attesa di chiarimenti ufficiali.
A chiederli è anche il Senato, che evidenzia l’importanza di delimitare l’applicazione dei nuovi requisiti per la congruità delle spese ai lavori che verranno eseguiti dopo l’adozione del decreto prezzi del Ministero della Transizione Ecologica.
Bonus casa, congruità delle spese e decreto MITE: il Senato chiede chiarezza sui tempi
È stato assegnato alla Commissione Finanze del Senato il testo del decreto legge n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre.
Il provvedimento che rende più pesanti i controlli sulla cessione del credito relativamente ai bonus casa, e appesantisce le regole per fruire del superbonus in detrazione, è destinato per questioni di tempo ad essere accorpato alla Legge di Bilancio 2022.
Un passaggio che potrebbe portare ad una riformulazione, in ottica chiarificatoria, del perimetro applicativo dei nuovi obblighi.
A chiedere più chiarezza è il Senato ed è sull’attestazione di congruità che si concentra l’attenzione dei tecnici, alla luce dei tempi lunghi per l’emanazione del nuovo decreto prezzi.
A definire il nuovo prezzario sarà il MITE, mediante un decreto da adottare entro un massimo di 90 giorni dalla data di emanazione del decreto.
Il “listino prezzi”, che si affiancherà a quelli indicati dal Decreto MISE del 6 agosto 2020, stabilirà il limite massimo detraibile per alcune delle voci di costo ammesse in detrazione fiscale. Ma da quando?
Se lo chiedono i tanti contribuenti con cantieri in corso o con progetti e preventivi già approvati, che si trovano ora a fare i conti con lo stallo del settore causato proprio dall’entrata in vigore del decreto antifrode.
Accanto ai dubbi sulla decorrenza dell’obbligo del visto di conformità per la cessione del credito, servono chiarimenti urgenti anche sull’applicazione dell’asseverazione di congruità dei prezzi.
Una situazione che nasce dal fatto che, evidenzia il Senato, “parrebbe” che la nuova disciplina non tenga conto adeguatamente del fatto che i lavori rientranti nel superbonus e nei bonus casa ordinari “possono richiedere per la realizzazione, in ragione della loro complessità, un arco temporale significativo nell’ambito del quale potrebbe sopravvenire l’applicazione della nuova disciplina in materia di valori massimi”.
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Bonus casa, decreto MITE per la congruità delle spese: evitare la decorrenza “retroattiva”
L’incertezza potrebbe portare al sorgere di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria, ad esempio per i lavori in corso di esecuzione, che una volta emanato il decreto del MITE rischiano di non essere più in linea con i valori massimi che verranno stabiliti.
È l’effetto di una norma emanata con urgenza e frettolosamente, per la quale ad oggi mancano chiarimenti ufficiali, e che prevede un’attesa di ben 90 giorni per la definizione dei nuovi requisiti di congruità delle spese.
Il suggerimento del Senato è quindi chiaro: prevedere l’applicazione del prezzario solo ai lavori che verranno avviati successivamente all’adozione del decreto del MITE.
Ai fini della disciplina da applicare per l’attestazione di congruità delle spese, sarebbe possibile prendere a riferimento la data di rilascio dei titoli abilitanti l’intervento (CILA, SCIA etc.), al fine di dare certezza ai contribuenti sul “quadro giuridico applicabile all’epoca dell’avvio dei lavori o degli interventi.”
Certezza del diritto che diventa sempre più un’utopia in materia fiscale.
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