Bonus casa ed ecobonus, c’è tempo fino al 13 dicembre 2020 per la comunicazione dei lavori effettuati nel 2019. La proroga della scadenza riguarda la regolarizzazione di errori o omissioni ed è stata disposta in considerazione del nuovo termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2020.
Il portale ENEA per i bonus casa e l’ecobonus resterà aperto fino al 13 dicembre 2020, data ultima per correggere errori o omissioni.
La nuova scadenza riguarda i lavori effettuati nel 2019 e per i quali non è stata trasmessa la comunicazione ENEA entro i canonici 90 giorni.
La scadenza per regolarizzare errori o omissioni segue la proroga prevista per la dichiarazione dei redditi, il cui termine ultimo di trasmissione è stato rinviato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
Resta quindi aperta ancora per alcuni giorni la piattaforma ENEA per la comunicazione dei lavori effettuati lo scorso anno. Per le rettifiche o integrazioni resta necessario il versamento della sanzione amministrativa pari a 250 euro.
Bonus casa ed ecobonus, comunicazione ENEA in scadenza il 13 dicembre 2020
Chi non ha inviato la comunicazione ENEA per i bonus casa così come per l’ecobonus entro i 90 giorni può regolarizzare l’omissione optando per la remissione in bonis. La scadenza è la stessa relativa alla trasmissione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
Per i lavori eseguiti nel 2019, ed in caso di omesso o errato invio della comunicazione ENEA, il termine ordinario per la trasmissione era fissato al 30 novembre 2020.
La proroga disposta dal Ristori-quater per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, rinviata al 10 dicembre 2020, ha portato al parallelo rinvio del termine ultimo per la remissione in bonis.
A darne comunicazione è l’ENEA: i portali https://ecobonus2019.enea.it/ e https://bonuscasa2019.enea.it/index.asp resteranno aperti ed accessibili fino al 13 dicembre, scadenza ultima per l’invio delle dichiarazioni dovute a fronte dei lavori completati nel 2019.
Ai fini della remissione in bonis, particolare forma di ravvedimento disciplinata dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 12 del 2012, è richiesto il versamento della sanzione di 250 euro, da pagare con modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo 8114.
Comunicazione ENEA bonus casa ed ecobonus: quando è obbligatoria
La comunicazione ENEA è un adempimento legato alle agevolazioni per i lavori che comportano un risparmio energetico. Fino al 2017 era previsto l’obbligo di invio esclusivamente ai fini dell’ecobonus.
Successivamente, la comunicazione è stata introdotta, con finalità di monitoraggio, anche per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia, ammessi in detrazione fiscale al 50%.
I contribuenti, anche per il tramite di intermediari, devono compilare la scheda informativa relativa allo specifico intervento effettuato, avendo particolare cura nell’indicare correttamente i dati catastali dell’immobile presso cui sono stati effettuati i lavori.
Nonostante sia stata introdotta ormai a regime da alcuni anni, sono ancora molti i dubbi su quando bisogna trasmettere la comunicazione ENEA, e spesso è soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi presso CAF o presso il proprio commercialista che ci si rende conto dell’omissione.
Appare quindi utile fornire l’elenco dei lavori detraibili al 50% per i quali è obbligatorio l’invio della comunicazione ENEA:
Componenti e tecnologie | Tipo di intervento |
---|---|
Strutture edilizie | - riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; - riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno |
Infissi | - riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi |
Impianti tecnologici | - installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; - sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; - pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; - sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; - microcogeneratori (Pe<50kWe); - scaldacqua a pompa di calore; - generatori di calore a biomassa; - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; - installazione di impianti fotovoltaici |
Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017) | - forni;
- frigoriferi; - lavastoviglie; - piani cottura elettrici; - lavasciuga; - lavatrici |
A questi si affiancano i lavori rientranti nell’ecobonus, la detrazione per gli interventi di risparmio energetico.
In conclusione si ricorda che con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, la mancata trasmissione della comunicazione ENEA non comporta la revoca della detrazione fiscale. Sebbene sia obbligatoria per il contribuente, l’omissione non è tra l’altro sanzionata.
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