Bonus casa under 36, ecco le istruzioni per recuperare i soldi

Nadia Pascale

21 Giugno 2024 - 11:29

Se hai comprato casa nel 2024 potresti avere diritto alla restituzione dei soldi versati. Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per ottenere la restituzione di somme per bonus casa under 36

Bonus casa under 36, ecco le istruzioni per recuperare i soldi

Se hai stipulato un contratto per l’acquisto della prima casa con le agevolazioni del bonus casa under 36 tra il primo gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, potresti aver pagato tasse non dovute.
L’Agenzia delle entrate con la circolare 14 del 2024 fornisce le istruzioni per recuperare i soldi pagati.

Vediamo in quali casi si possono recuperare soldi versati per il contratto di compravendita di un immobile con i requisiti bonus casa under 36 e come recuperare i soldi pagati per l’acquisto di casa.

Bonus casa under 36, perché potresti aver diritto alla restituzione dei soldi?

Il bonus casa under 36 nel 2024 non è stato confermato, o meglio sono venute meno le agevolazioni fiscali previste fino al 31 dicembre 2023, cioè:

  • per vendite non soggette a Iva, esenzione dal versamento di imposta ipotecaria, catastale, di registro;
  • per vendite soggette a Iva, riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto;
  • esenzione da imposta sostitutiva di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo.

Questo drastico cambiamento normativo ha creato problemi a chi era in procinto di acquistare casa convinto di usufruire delle agevolazioni e aveva stipulato il contratto preliminare.
Per evitare effetti distorsivi il legislatore nella legge di conversione al decreto Milleproroghe ha inserito norme di tutela per coloro che avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile nel rispetto dei requisiti previsti per le agevolazioni under 36.

La legge 18 del 2024, conversione Milleproroghe, ha quindi previsto l’inserimento del comma 12-terdecies, il quale proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’acquisto della casa di abitazione, compreso il trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, ai fini della fruizione delle agevolazioni “prima casa under 36” limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 il relativo contratto preliminare.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe entra però in vigore il 29 febbraio 2024. Questo implica che chi ha stipulato un definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 ha dovuto versare le imposte. Il legislatore con il comma 12-quaterdecies regola tale fattispecie e riconosce un credito di imposta a tali soggetti. Si crea, quindi, un trattamento disuguale non giustificato.

Limiti temporali per il recupero delle somme versate con il bonus casa under 36

Dobbiamo precisare che per ottenere questa agevolazione, non basta aver stipulato il preliminare nel 2023, ma lo stesso deve essere stato anche registrato nel 2023, se il contratto preliminare è stato firmato nel 2023 ma registrato nel 2024 non si ottiene il credito di imposta.

L’Agenzia nella circolare precisa che in presenza dei requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell’agevolazione “prima casa under 36” anche laddove il preliminare d’acquisto della prima casa sia stato stipulato da un terzo con contratto per persona da nominare.

Come ottenere la restituzione dei soldi versati per l’acquisto della prima casa under 36?

L’Agenzia delle entrate nella circolare 14 del 2024 precisa che il recupero delle somme non è automatico. Occorre:
recarsi presso il notaio per rilasciare una dichiarazione in forma di atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

Nell’atto integrativo deve essere precisato che il dichiarante;

  • ha i requisiti Isee previsti per ottenere l’agevolazione in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
  • che in seguito all’entrata in vigore della novella, il contratto di compravendita non è sottoposto a imposte di registro, ipotecarie, catastali, Iva.

L’atto integrativo deve essere redatto entro i termini temporali previsti per usufruire del credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, del d.l. n. 73 del 2021.
Ne consegue che il credito di imposta può essere usato in diminuzione di:

  • imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • imposte sulle successioni e donazioni;
  • imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef);
  • in compensazione ai sensi del decreto 241 del 1997.

Le somme in oggetto non possono essere rimborsate.

Non sono oggetto di credito di imposta:

  • l’imposta di registro versata, in misura fissa, per la stipula del contratto preliminare;
  • in caso di acconto soggetto a IVA, l’ulteriore imposta versata, in misura fissa, per tale pattuizione.

Possono, invece, essere oggetto di credito di imposta le eventuali imposte (proporzionali) di registro, versate con riferimento ad acconti e caparra confirmatoria relativi al contratto preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023.

Circolare AdE 14 del 2024
Circolare AdE 14 del 2024

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