Bonus edilizi: pesanti sanzioni per i professionisti che asseverano il falso

Antonella Ciaccia

30 Giugno 2022 - 18:31

Un vademecum Rpt fornisce utili osservazioni per i tecnici asseveratori: nuovo reato per false o omesse informazioni nell’ambito dei lavori incentivati con i bonus edilizi.

Bonus edilizi: pesanti sanzioni per i professionisti che asseverano il falso

La Rete delle Professioni Tecniche (Rpt) ha elaborato un documento per i tecnici asseveratori: la guida contiene chiarimenti circa il nuovo reato di falsa attestazione per l’ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

Il documento recante “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei bonus edilizi” è un vero e proprio vademecum per i tecnici asseveratori. In esso sono riassunti tutti i contenuti delle asseverazioni che il tecnico è chiamato a redigere nei lavori agevolati dai diversi bonus edilizi.

Si stabilisce che i tecnici non sono chiamati solo a riferire dati oggettivi, ma anche a compiere delle valutazioni. Le false informazioni relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso sono riferite espressamente alla condotta di omissione di informazioni.

Il tecnico risponderà penalmente della falsità laddove compia una valutazione applicando criteri, regole e principi tecnici e/o giuridici difformi da quelli individuati dal legislatore e dalla pubblica amministrazione qualora questi ultimi non lascino un libero margine di discrezionalità allo stesso ovvero la loro interpretazione sia univoca e immediata.

Le nuove disposizioni, come precisato dalla Rpt, sono valide a partire dal 25 febbraio 2022. Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a partire da tale data ed è valevole il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

Approfondiamo meglio il tema delle asseverazioni e delle sanzioni previste per i professionisti che dichiarano il falso.

Bonus edilizi: sanzioni penali per gli asseveratori

Ricordiamo prima di tutto che le sanzioni per i professionisti che asseverano il falso sono già previste dal Codice Penale. Il decreto Rilancio nel 2020 ha previsto nuove sanzioni ed è intervenuto anche sull’assicurazione professionale legata alle attività dell’Asseveratore nelle operazioni del superbonus 110% ma anche con riferimento agli altri bonus edilizi, cd. “bonus ordinari” o “bonus minori”.

A febbraio 2022, il decreto “Sostegni-ter”, con l’obiettivo di limitare le truffe ai danni dello Stato, ha appesantito le sanzioni a carico dei professionisti in caso di asseverazioni infedeli ed elevato i massimali delle polizze.

È opportuno chiarire che l’asseverazione è una dichiarazione del professionista, che sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garantendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.

Le asseverazioni sono previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 del dl n. 34/2020 s.m.i. e devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto a un ordine o a un collegio professionale.

Gli asseveratori sono dei professionisti qualificati, iscritti a un albo professionale e/o con specifici requisiti di formazione o istruzione; le attività da questi svolte hanno una specifica funzione ritenuta dall’ordinamento di interesse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari.

Pertanto, l’asseveratore, in forza dell’attestazione rilasciata, è ritenuto responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate, rispondendo penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nella stessa dichiarazione di asseverazione.

Nuovo reato di falsa attestazione per l’ottenimento dei bonus edilizi

Il documento fornito dalla Rete delle Professioni Tecniche contiene chiarimenti circa il nuovo reato di falsa attestazione per l’ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

Come precedentemente detto, il Decreto “Sostegni-ter” ha introdotto nuove disposizioni circa il reato di mendaci asseverazioni per false od omesse informazioni; nel dettaglio, all’art. 119 del dl n. 34/2020 viene inserito il comma 13 bis-1 che prevede quanto segue:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Pertanto si stabilisce che il tecnico abilitato che procede con le asseverazioni, nei casi previsti dalla legge e che:

  • espone informazioni false;
  • oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento, o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • ovvero attesta falsamente la congruità delle spese.

È punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Inoltre, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena viene aumentata.

Alla luce di quanto detto pertanto possiamo affermare che, se le informazioni false sono state rese prima del 25 febbraio 2022 il tecnico asseveratore è punito ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale (reclusione fino a un anno o multa da euro 51 a euro 516).

Per le informazioni false rese dal 25 febbraio 2022, il tecnico asseveratore è punito ai sensi della nuova norma ovvero reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Per le omissioni, il tecnico asseveratore risponde con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro solo per i fatti commessi dal 25 febbraio.

I soggetti che possono essere sanzionati

Il reato analizzato dalla disposizione della Rpt può essere commesso esclusivamente da tecnici abilitati. Potranno, quindi, incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione, ingegneri, architetti, geometri, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

La definizione della categoria può ricavarsi dal decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo Economico (decreto requisiti ecobonus), che lo individua nel soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ambito applicativo e le condotte punibili

L’ambito di rischio penale viene individuato nell’attività di asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall’art. 121 del dl n. 34/2020.

Si tratta di asseverazioni relative a:

  • ecobonus, in cui i professionisti abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • sismabonus, in cui il tecnico è chiamato ad asseverare l’efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico.

Le condotte punibili sono nello specifico:

  • fornire informazioni false;
  • omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attestare falsamente la congruità delle spese.

Le raccomandazioni utili per i professionisti tecnici asseveratori

La Rpt fornisce inoltre alcune raccomandazioni molto utili per i professionisti tecnici asseveratori che redigono le asseverazioni ex art.119 comma 13 del decreto Rilancio.

Tra queste annoveriamo:

  • attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/02/2017, n. 58;
  • redigere l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui sopra;
  • compilare ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
  • astenersi dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
  • non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
  • astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista.
Vademecum RPT
Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi

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