Bonus facciate, mancano ancora le istruzioni. È caos sulle zone

Rosaria Imparato

10 Febbraio 2020 - 16:56

Bonus facciate 2020, mancano ancora le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e sorgono dubbi importanti sulla divisione a zone dei Comuni in cui è ammesso il rimborso: è caos per condomini e per i contribuenti.

Bonus facciate, mancano ancora le istruzioni. È caos sulle zone

Il bonus facciate è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ma ancora non ci sono le istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per usufruire dell’agevolazione.

Di conseguenza è caos sia per i condomini, che sono ancora in attesa di precise regole da seguire, sia per la suddivisione in zone.

Ricordiamo infatti che il bonus facciate, novità assoluta della manovra di quest’anno, consiste nella detrazione del 90% delle spese effettuate per lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici, ma con limitazioni riguardo gli interventi ammessi e le zone ammesse al rimborso.

Di fatti, solo gli edifici che si trovano nelle zone A e B possono usufruire del bonus facciate: il decreto ministeriale che ha individuato le zone fu emanato nel 1968, cioè due anni prima dell’istituzione delle Regioni e della successiva acquisizione da parte loro dei margini di autonomia in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Bonus facciate 2020, dove sono le istruzioni?

Il bonus facciate è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, ed è di sicuro tra le agevolazioni che i contribuenti più apprezzano tra quelle proposte nel pacchetto casa.

Novità assoluta della Legge di Bilancio 2020, il bonus facciate consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici.

In particolare, i lavori ammessi in detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

Il problema è che è passato più di un mese dall’entrata in vigore del nuovo bonus, ma non sono ancora state pubblicate le istruzioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Senza avere regole precise da seguire, sono molti i condomini nel caos e i cantieri bloccati.

Ricordiamo che i lavori ammessi in detrazione sono solo quelli che riguardano la manutenzione ordinaria sulle strutture opache della facciata, come lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi; pulitura; tinteggiatura esterna.

Ma cosa si intende per “facciata esterna”? Perché in teoria sono esterne sia le facciate sul retro degli edifici, che quelle che circondano un cortile chiuso.

Senza istruzioni dettagliate, è facile perdersi.

Inoltre, nel momento in cui i lavori interessano l’edificio anche dal punto di vista termico, è stato posto un limite: se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, si dovranno rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza.

Di fatto, molti contribuenti a quel punto dovranno optare per il cappotto termico, che rientra tra i lavori dell’ecobonus, con cui si accede alla detrazione del 65% o del 70% delle spese sostenute.

È fondamentale che, prima di procedere, si facciano bene i conti. Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2020 è cambiato il meccanismo dello sconto in fattura, per i lavori condominiali che superano i 200.000 euro.

Infine, ci sono anche molti dubbi sui pagamenti: come effettuarli? Bisogna mandare comunicazione all’ENEA così come per i lavori di ristrutturazione ?

Il consiglio, in attesa di istruzioni istituzionali, è di usare bonifici “parlanti”. Per i lavori che interessano facciate sia interne che esterne, l’ideale sarebbe conservare e dividere le fatture, in modo da poter usufruire di tutti gli sconti.

La Legge di Bilancio non menziona comunicazioni all’ENEA, ma per prendere tutte le precauzioni possibili, è meglio conservare la documentazione tecnica e magari anche scattare fotografie che attestino il prima e dopo dei lavori.

Bonus facciate 2020, è caos sulle zone A e B

Come abbiamo visto, il rimborso del 90% delle spese per i lavori del bonus facciate è ammesso solo per gli interventi su edifici che si trovano nelle zone A e B.

Le zone in cui è possibile ottenere il bonus facciate sono quelle individuate dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968.

Nel dettaglio, le zone A contengono agglomerati urbani con caratteristiche storiche, artistiche o di particolare pregio ambientale.

Le zone B sono dette “di completamento”, comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A.

Qual è il problema che riguarda le zone? La questione si pone perché il decreto ministeriale in esame è stato emanato prima dell’istituzione delle Regioni (che risale al 1970), e quindi all’acquisizione da parte loro dell’autonomia in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia.

L’Agenzia delle Entrate dovrà quindi comunicare come e chi dovrà attestare l’ubicazione dell’edificio nelle due zone ammesse al rimborso.

Anche se l’Amministrazione Finanziaria dovesse ritenere sufficiente l’autocertificazione sulla zona in cui è posizionato l’edificio, risulta poco probabile che un amministratore di condominio la sottoscriva prima di avere un documento del Comune, anche solo una mappa.

Quindi, sembra sempre più possibile che ci sarà un ulteriore passaggio da effettuare attraverso i Comuni.

Non è detto, infine, che tutti i Municipi abbiano ritenuto fondamentale classificare i propri territori per zone, e che quindi la relativa certificazione sia disponibile.

Non resta che attendere istruzioni più dettagliate da parte delle istituzioni, in modo che i contribuenti possano procedere alla richiesta del bonus facciate con tutte le informazioni corrette a disposizione.

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