Bonus facciate 90% e cessione del credito: esclusi i titolari di redditi non imponibili

Anna Maria D’Andrea

23 Settembre 2020 - 16:59

Bonus facciate del 90%, sono esclusi dalla possibilità di optare per la cessione del credito i titolari di redditi non imponibili. Questo è l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020, che non deve però trarre in inganno gli incapienti.

Bonus facciate 90% e cessione del credito: esclusi i titolari di redditi non imponibili

Il bonus facciate del 90% non spetta ai titolari di redditi non imponibili, per i quali è esclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione mediante cessione del credito e sconto in fattura.

È questo l’orientamento puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020.

A presentare istanza di interpello è un Comune, che essendo esente dal pagamento dell’IRES, chiede all’Agenzia delle Entrate se può optare per la cessione del credito relativo al bonus facciate, ai sensi di quanto previsto dal decreto Rilancio e dalla normativa legata al superbonus al 110%.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa. Discorso diverso, invece, per gli incapienti, come i contribuenti in no tax area o i titolari di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, come i forfettari.

Bonus facciate 90% e cessione del credito: esclusi i titolari di redditi non imponibili

Il bonus facciate del 90% rientra tra le detrazioni sui lavori edilizi per i quali è possibile optare per la duplice opzione della cessione del credito a soggetti terzi, banche comprese, o per la richiesta di applicazione dello sconto in fattura all’impresa.

La chance di cedere la detrazione riconosciuta lascia però fuori i titolari di redditi non imponibili. Questo è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020.

Il caso, come anticipato in apertura, riguarda un ente locale. Sotto il profilo soggettivo, il bonus facciate 2020 non fa esclusioni in merito alla natura del soggetto richiedente.

La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 stabilisce che la detrazione ai fini dell’imposta lorda spetti ai contribuenti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni.

Nello specifico, la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono spese per l’esecuzione di interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari.

Come tutte le detrazioni fiscali, il bonus facciate del 90% non può essere utilizzato da soggetti che non possiedono redditi imponibili, come il caso degli enti pubblici territoriali esenti IRES. Questi non possono neppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Sul punto, già la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, in relazione al superbonus del 110%, aveva chiarito che i soggetti che non possiedono redditi imponibili (come le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia) non possono cedere il credito d’imposta al fine di fruire della detrazione spettante.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate potrebbe tuttavia suscitare alcune perplessità da parte dei contribuenti incapienti ai fini Irpef, per via di redditi esclusi da tassazione (come i contribuenti in no tax area) o redditi in regime forfettario o cedolare secca.

In tal caso, specifichiamo, è possibile optare per la cessione del credito, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020
Accesso da parte di un Comune all’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus facciate), previa trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta compensabile mediante il modello F24 oppure cedibile a terzi

Bonus facciate, cessione del credito con differenze tra incapienti e titolari di redditi non imponibili

La risposta secca dell’Agenzia delle Entrate non deve trarre in inganno. La cessione del credito resta ammessa per i contribuenti incapienti, che per via di detrazioni ed agevolazioni fiscali non pagano l’Irpef ma restano, agli occhi dell’Erario, titolari di redditi “imponibili”.

La soluzione ai dubbi che potrebbero derivare ad una prima lettura della risposta all’interpello relativa al bonus facciate si trova sempre nella circolare n. 24/E.

Il superbonus, così come la generalità delle detrazioni Irpef, non può essere utilizzato direttamente dai soggetti titolari di redditi esenti o assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva. Il caso esemplare è quello dei contribuenti in no tax area, la cui imposta è assorbita da alte detrazioni o non è dovuta, o dei titolari di partita IVA in regime forfettario.

Tali soggetti possono però accedere ai bonus fiscali riconosciuti sui lavori in casa optando per la cessione del credito e lo sconto in fattura. A tal fine non rileva il fatto che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile o che l’imposta sia totalmente assorbita da altre detrazioni o non sia dovuta.

La duplice opzione di cessione e sconto in fattura è stato introdotto proprio al fine di incentivare l’effettuazione dei lavori edilizi, dalle riqualificazioni energetiche e sismiche, fino ai lavori sulle facciate, da parte di soggetti che non potrebbero utilizzare direttamente la detrazione.

Insomma, la sottile differenza tra redditi non imponibili e redditi esenti tale non è agli occhi del Fisco, che pesa in maniera chiara e puntuale quali sono i contribuenti beneficiari o meno delle agevolazioni fiscali.

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