Al via la domanda per il rimborso del gasolio commerciale consumato dagli autotrasportatori nel primo trimestre 2024. Vediamo come si presenta l’istanza ed entro quando.
Per il bonus gasolio, con il rimborso di quanto speso nel primo trimestre 2024, le domande prenderanno il via a partire dal 1° aprile 2024. Il contributo riconosciuto per il consumo del gasolio commerciale che si utilizza per gli autotrasporti.
Il contributo per il primo trimestre del 2024, per il gasolio consumato da imprese di autotrasporto, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri.
Per ricevere la somma è necessario trasmettere la domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella finestra temporale che va dal 1° al 30 aprile 2024. Il rimborso può essere richiesto in denaro oppure essere fruito in compensazione. Vediamo tutti i dettagli.
Bonus gasolio per autotrasportatori, come si presenta la domanda?
Rimborso gasolio per autotrasportatori al via. Dal prossimo lunedì, che cade tra l’altro nel Lunedì dell’Angelo, è possibile presentare istanza per richiedere il contributo per quanto speso in gasolio commerciale.
I termini e le condizioni per poterlo richiedere sono stati illustrati dall’Adm con Informativa172030/RU dello scorso 20 marzo.
La domanda può essere presentata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia seguendo il percorso Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024, attraverso il software messo a disposizione.
In alternativa al servizio telematico doganale, è possibile presentare la dichiarazione in forma cartacea a patto di riprodurla su un formato informativo come pen drive Usb, Cd-rom o Dvd da presentare insieme alla dichiarazione cartacea. In questo caso le dichiarazioni vanno ricevute da:
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane;
- per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza;
Nell’istanza va indicato se si intende fruire della restituzione in denaro del contributo (in questo caso è richiesta l’indicazione dei codici Bic e Iban) o se utilizzarlo mediante compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributi 6740.
Chi può richiedere il rimborso gasolio?
Come già avvenuto in passato, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti impegnati in:
- attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 3.
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA