Bonus prima casa, il decreto Milleproroghe fa slittare le scadenze fiscali relative all’agevolazione fino al 31 dicembre 2021. Tutti gli adempimenti vengono messi in stand-by e riprenderanno dal 1° gennaio 2022: vediamo cosa cambia con questa novità tramite esempi concreti.
Bonus prima casa, ci sono novità con il decreto Milleproroghe: le scadenze fiscali slittano a fine anno, e quindi riprendono dal 2022.
Il decreto n. 23/2020 si era già occupato di sospendere i termini previsti dall’agevolazione della normativa per l’acquisto della prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, nei casi in cui era previsto un comportamento “attivo” da parte del contribuente, ovvero trasferire la residenza, comprare, vendere.
Il decreto Milleproroghe fa un altro passo in avanti e posticipa le scadenze fiscali relative al bonus prima casa per tutto il 2021: vediamo, attraverso dei casi concreti, i cambiamenti implicati da questa novità.
Bonus prima casa, scadenze fiscali riprendono dal 2022: novità col decreto Milleproroghe
Il decreto Milleproroghe ha ottenuto l’ok della Camera con 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti, ma l’iter di conversione non è terminato: manca ancora l’approvazione definitiva del Senato entro la scadenza del 1° marzo.
Visti i tempi stretti è improbabile che vengano introdotte modifiche al testo del provvedimento, ma fino a che non verrà pubblicato il testo ufficiale del decreto Milleproroghe non possiamo avere certezze.
Nel frattempo, tra le varie misure, il decreto Milleproroghe si inserisce sulla scia del decreto n. 23/2020 e proroga la sospensione delle scadenze fiscali relative al bonus prima casa per tutto il 2021.
I termini, già per l’appunto sospesi dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020, vengono ulteriormente bloccati fino al 31 dicembre 2021, e riprendono dal 1° gennaio 2022, per un totale di 678 giorni di sospensione.
I periodi che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a doversi computare dal 1° gennaio 2022.
Bonus prima casa, le scadenze fiscali riprendono dal 1° gennaio 2022
Vediamo, tramite esempi concreti, che cosa comporta questa ulteriore sospensione delle scadenze fiscali: sono quattro le situazioni che si potrebbero presentare.
La prima situazione è per chi la prima casa senza risiedere né lavorare nel Comune dove l’abitazione è ubicata. In questo caso, ha 18 mesi per trasferire la residenza in detto Comune, decorrenti dalla data del rogito d’acquisto.
Se il termine stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso dei 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022, così come se avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021.
Nel secondo caso, il credito d’imposta è pari all’imposta versata in sede di vecchio acquisto entro i limiti da pagare per il nuovo acquisto. Il beneficio è riservato a chi, entro un anno dal rogito, vende la prima casa e ne compra un’altra: con la sospensione del Milleproroghe vengono congelati i termini dal 23 febbraio 2020 fino al 1° gennaio 2022.
La terza situazione vede invece la decadenza del beneficio in caso di vendita anticipata della prima casa dopo l’acquisto, cioè prima dei 5 anni previsti dalla legge. Anche in questo caso interviene la sospensione introdotta col Milleproroghe, tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Se, invece, la vendita infraquinquennale è stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.
Infine, può godere dell’agevolazione prima casa anche chi, pur essendo proprietario di un’altra abitazione, la venda entro un anno dal rogito per il nuovo acquisto agevolato. È valido lo stesso discorso: chi aveva i termini in decorrenza prima 23 febbraio 2020 approfitta della sospensione e riprende il decorso dal 1° gennaio 2022. Se l’acquisto viene effettuato tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 ci sarà un intero anno di tempo per effettuare la vendita.
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