Bonus prima casa under 36, l’IVA si recupera nel modello F24. A fornire le istruzioni e il codice tributo per l’uso del credito d’imposta è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 62/2021.
Bonus prima casa under 36, recupero dell’IVA con modello F24.
Arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 62 del 27 ottobre 2021 le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta e il relativo codice tributo da indicare nel modello F24.
Si completa così il tassello delle regole operative necessarie per la piena attuazione del bonus prima casa riconosciuto fino al 30 giugno 2022 ai giovani che non hanno compiuto 36 anni nell’anno d’acquisto dell’abitazione principale.
Il credito d’imposta sarà attribuito per gli atti stipulati a partire dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del nuovo bonus previsto dal decreto Sostegni bis.
Bonus prima casa under 36, recupero IVA con modello F24: come si usa il credito d’imposta
Dovrà essere utilizzato il codice tributo 6928 denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021” per la compensazione mediante modello F24 del credito riconosciuto per gli acquisti di immobili soggetti ad IVA.
Ad istituirlo è la risoluzione n. 62/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce le istruzioni operative per fruire dell’importo.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6928 dovrà essere inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” bisognerà indicare il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto d’acquisto, nel formato “AAAA”, e sarà possibile fruire del credito in relazione agli atti effettuati dal 26 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2022.
Sono queste le indicazioni pratiche fornite dall’Agenzia delle Entrate, che si affiancano ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 in merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta relativo all’IVA versata sugli immobili per i quali è riconosciuto il bonus prima casa.
Per gli acquisti soggetti ad IVA, il decreto Sostegni bis prevede in favore degli under 36 un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta, applicata con aliquota nella misura del 4%.
Un’agevolazione che si affianca all’esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale prevista nell’ambito del bonus prima casa under 36.
Bonus prima casa under 36, credito d’imposta IVA in compensazione o dichiarazione dei redditi
In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta sono tre le vie previste:
- sarà possibile portarlo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata dopo la data dell’acquisto;
- può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito spettante a soggetti under 36 per l’acquisto di immobili ammessi al bonus prima casa potrà essere fatto valere nella prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto o in quella relativa al periodo d’imposta in cui è effettuato.
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Bonus prima casa under 36, recupero dell’IVA già nel modello Redditi 2021: le istruzioni per usare il credito d’imposta
Sarà già nel modello Redditi PF 2021 che i giovani che hanno maturato il credito d’imposta in caso di acquisto effettuato dal 26 maggio potranno utilizzare l’importo spettante.
Ad annunciarlo è l’Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 12/E/2021, specifica che:
“grazie ad un’implementazione dei prodotti software di compilazione e di controllo resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nei prossimi giorni, sarà possibile fruire del nuovo credito d’imposta “prima casa under 36” già nel modello Redditi PF 2021.”
L’aggiornamento è disponibile dal 18 ottobre 2021 e chi intende utilizzare il bonus spettante dovrà indicare l’importo del credito d’imposta nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Per distinguere il credito d’imposta prima casa under 36 da quello previsto per il riacquisto della prima casa, il contribuente dovrà indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio e non sarà possibile compilare la colonna 1 del rigo CR7.
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