Pubblicato il decreto attuativo che definisce le modalità di presentazione della domanda per il bonus psicologo. Ecco come funziona e fino a quando si può richiedere.
Domande al via per il bonus psicologo: contributi per 16mila italiani in base all’Isee. Il decreto attuativo, firmato lo scorso 27 maggio dal ministro della Salute Roberto Speranza è stato pubblicato in Gazzetta. Stabilite le modalità di presentazione della domanda per l’accesso al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti reddituali per la sua assegnazione.
Si tratta di un sostegno per le persone in condizione di fragilità psicologica dovuta all’emergenza pandemica. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Il bonus sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, dando la precedenza alle persone con Isee più basso.
Il decreto, previsto dalla legge 15/2022, è stato finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il contributo potrà essere utilizzato per sostenere le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.
Entro i prossimi 30 giorni, l’Inps e il ministero della Salute comunicheranno la data di avvio delle istanze per l’accesso al beneficio, da effettuare tramite modalità telematica, o attraverso il contact center, fornendo le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione.
Ecco dunque come funziona il bonus psicologo, a chi spetta e dove richiederlo.
Bonus psicologo: cos’è e a chi spetta
Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 15 del 2022 disciplina, all’articolo 1 quater, le «Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica».
In esso si ravvede la necessità di sviluppare l’assistenza per il benessere psicologico a vantaggio dei cittadini.
Gli obiettivi della legge sono tre: rinforzare i servizi di neuropsichiatria per i giovanissimi, potenziare l’assistenza per chi soffre di disturbi mentali e anche quella di chi, pure in assenza di diagnosi di disturbi, sperimenta stati di disagio identificati in depressione, ansia e trauma da stress.
Da qui il bonus psicologo per il quale sono stati stanziati 10milioni di euro, tale da essere erogato fino a 16mila persone. Si tratta di un contributo economico per le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Con il decreto attuativo, firmato lo scorso 27 maggio dal ministro della Salute Roberto Speranza, sono state delineate le modalità di accesso al bonus.
Tre le fasce di reddito Isee previste dal decreto
L’articolo 4 del decreto attuativo appena pubblicato in Gazzetta individua i requisiti reddituali per l’accesso al bonus. Per beneficiare del contributo sarà necessario avere come requisito un Isee inferiore ai 50.000 euro.
Il decreto individua poi tre fasce per l’accesso al bonus che sarà erogato fino all’importo massimo di:
- 600 euro per le persone con Isee fino a 15.000 euro;
- 400 euro per le persone con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 200 euro infine alle persone con Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000.
Previsto un contributo fino a 50 euro per seduta, lasciando la possibilità di rimodulare lo stesso sulla base della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario, visto che il tariffario dell’Ordine degli psicologi individua nel «limite inferiore della fascia dell’onorario del professionista importi anche inferiori ai 50 euro e rispettando l’autonomia del professionista che potrebbe individuare in psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo, modalità più consone affinché la prestazione sia beneficiale».
I tempi per richiedere il bonus e per usufruirne
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, quindi dal 27 giugno 2022, l’Inps e ministero della Salute, comunicheranno sui proprio siti internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale sarà consentito presentare l’istanza.
L’Inps comunicherà poi ai beneficiari l’accoglimento della richiesta unitamente al codice univoco a scalare, dell’importo attribuito.
Il codice univoco (associato al beneficio) sarà utilizzabile per la fruizione di sessioni di psicoterapia presso psicoterapeuti privati, iscritti all’ordine degli psicologi, che abbiano aderito all’iniziativa. Il contributo dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento dell’istanza, decorsi i quali decade.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Modalità per la presentazione della domanda
Il decreto attuativo stabilisce, all’articolo 5, le modalità di richiesta e attribuzione del contributo. La richiesta del bonus sarà presentata in modalità telematica all’Inps accedendo alla piattaforma dell’Istituto.
L’Inps, chiuso il periodo di ricezione delle domande, stilerà una graduatoria su base regionale e provinciale, a seconda della residenza dei richiedenti. Le domande saranno accolte fino a esaurimento fondi che ricordiamo ammonta a 10 milioni di euro e sarà data priorità a chi ha reddito più basso.
Dopo aver stilato la graduatoria, l’Inps invierà al beneficiario del bonus il codice univoco di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, che dovrà essere utilizzato per l’acquisto delle consulenze dagli psicologi che hanno aderito al progetto. Come detto, il codice avrà validità 180 giorni, poi scadrà e non sarà più utilizzabile.
Il beneficiario dovrà comunicare il proprio codice univoco al professionista che, erogata la presentazione, emetterà la relativa fattura caricandola sul sito dell’Inps che a sua volta provvederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti.
Per le modalità di rimborso le Regioni e le Province autonome, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo, avranno l’onere di deliberare l’autorizzazione all’Inps a corrispondere gli importi relativi al contributo trasferendo nei 15 giorni successivi le risorse loro assegnate.
In seguito, l’Inps provvederà alla corresponsione delle prestazioni erogate e fatturate dai professionisti attraverso accredito sul conto corrente, entro il mese successivo.
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