La restituzione in denaro dei buoni pasto conferiti a infermieri e dipendenti della PA è illegittima, lo decreta una Sentenza del Tar del Lazio. Il caso esemplare della Croce Rossa Italiana.
La restituzione in denaro dei buoni pasto conferiti a infermieri e volontari è illegittima, lo stabilisce una Sentenza del Tar del Lazio dello scorso marzo, su ricorso di alcuni dipendenti della Croce Rossa Italiana vittime di una richiesta di rimborso.
La CRI ha infatti richiesto la conversione in denaro di circa 6 anni di ticket consegnati in eccedenza tra il 2002 e il 2008 ai propri dipendenti, adducendo come motivazione un ricalcolo del prezzo di acquisto tale da richiederne la restituzione.
I buoni pasto sono però consegnati a volontari, infermieri e altri dipendenti della PA in sostituzione della mensa aziendale e la loro eccedenza non comporta nessun obbligo di risarcimento secondo la Legge, tanto meno da inviare in denaro.
Vediamo il caso specifico dei volontari CRI ricorrenti e cosa prevede la normativa sui buoni pasto.
Normativa sui buoni pasto: regole, importo, tassazione
I buoni pasto possono essere consegnati in formato cartaceo o elettronico ed erogati a lavoratori dipendenti come infermieri, volontari e lavoratori dipendenti che abbiano un contratto full-time o part-time.
Le aziende pubbliche come la Croce Rossa Italiana, oppure private, si affidano a società convenzionate esterne che erogano i buoni pasto e come è noto, i ticket hanno la funzione di sostituire il servizio di mensa aziendale, non sempre offerto dalla PA per motivi organizzativi o logistici.
In alcuni casi i buoni pasto possono essere monetizzati, ad esempio come indennità sostitutiva accreditata al dipendente direttamente in busta paga, riuscendo così ad ottemperare alla difficoltà logistica imprevista dell’assenza di esercizi convenzionati con buoni pasto nei dintorni del luogo di lavoro.
Il caso dei ricorrenti della CRI può essere compatibile con molte situazioni presenti nella Sanità italiana, in quanto molto frequentemente infermieri e medici ricorrono ai ticket come servizio sostitutivo. In nessun caso, però, una simile richiesta di restituzione potrà essere legittima.
La restituzione dei buoni pasto è illegittima: la Sentenza è chiara
I buoni pasto erogati ai dipendenti della Croce Rossa citata nella Sentenza 3988/2017 emessa dal Tar del Lazio non erano monetizzati come indennità e malgrado la PA abbia rilevato un’eccedenza di prezzo nella loro erogazione, essi non possono cambiare forma.
Secondo la Legge i ticket non possono subire una restituzione, poiché hanno natura assistenziale e alimentare, non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili. Secondo la Sentenza del Tar la conversione in rimborso richiesta dalla CRI è pertanto illegittima.
Volontari della CRI o infermieri di qualsiasi azienda sanitaria che subiscono simili richieste possono stare tranquilli, in quanto la PA non ha il diritto di richiedere la restituzione dei ticket. Tuttavia, consigliamo la lettura di questo articolo per un approfondimento su importi e sull’attuale tassazione dei buoni pasto.
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