Lavoratori autonomi: calcolo contributi gestione separata INPS

Federico Migliorini

27 Agosto 2014 - 15:00

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali da calcolare all’interno del quadro RR del modello Unico Persone Fisiche.

Lavoratori autonomi: calcolo contributi gestione separata INPS

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, sono tenuti entro il termine fissato per il versamento delle imposte risultanti dal c.d. modello Unico, al versamento del saldo dei contributi previdenziali dovuti e dell’acconto.

Il versamento deve essere effettuato con le seguenti date:

  • 16/06 termine ordinario per il versamento del saldo dell’anno di imposta precedente e per il versamento del primo acconto dell’anno corrente;
  • 16/07 termine per il versamento del saldo e primo acconto con la maggiorazione dello 0,40%;
  • 30/11 termine per il versamento del secondo acconto relativo all’anno in corso.

Soggetti tenuti e non all’iscrizione nella gestione separata INPS
Non sono tenuti all’iscrizione - Come confermato dall’INPS con la circolare n.74/2014, non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS, e quindi alla compilazione del quadro RR del modello Unico P.F. i seguenti soggetti:

  • Professionisti obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso la Cassa di appartenenza;
  • Soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, assoggettati ad un’altra forma previdenziale.

Sono tenuti all’iscrizione - Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i Professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso al Cassa di appartenenza o hanno esercitato la facoltà di non versamento.

La determinazione della base imponibile
I contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR, vanno determinati sul reddito IRPEF, ossia sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, compreso quello prodotto in forma associata e/o in regime dei minimi.

Il contributo dovuto, va calcolato sui redditi risultanti dai seguenti quadri del modello Unico:

  • Quadro RE, rigo RE25;
  • Quadro LM, rigo LM06, ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM09) per i contribuenti minimi;
  • Quadro RH, rigo RH15 o RH16, ovvero se la società genera reddito da lavoro autonomo, rigo RH18.

Non concorrono alla determinazione della base imponibile i redditi da lavoro autonomo già tassati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, oppure per i redditi già assoggettati a contribuzione alla Gestione separata da parte del committente, come ad esempio nel caso dei contratti di Co.co.co o degli associati in partecipazione.

Le aliquote contributive
Una volta determinata la corretta base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto applicando l’aliquota a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra forma di previdenza obbligatoria. Le aliquote da applicare sono le seguenti:

  • Aliquota del 22% per i professionisti già coperti da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione (comma 491 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2014);
  • Aliquota del 27,72% per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria (comma 744 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2014).
  • Aliquota del 28,72% per tutti gli altri soggetti iscritti in via obbligatoria alla gestione separata diversi dai professionisti (art. 46-bis comma 1 lett. g) L. 134/2012).

Dal contributo dovuto, secondo questi calcoli, devono essere detratti gli acconti versati nel corso dell’anno di imposta. Il valore del contributo così determinato dovrà essere versato alle scadenze viste precedentemente.

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