Anche se la cartella esattoriale non è completa di tutti i dati identificativi potrebbe essere valida ugualmente. Vediamo l’ordinanza della Cassazione.
La cartella esattoriale è valida anche se mancano alcuni degli estremi. A dirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6209 del 9 dicembre 2024. La novità va a modificare quella che è la prassi nel considerare illegittime le cartelle esattoriali che non sono complete di tutti gli elementi identificativi.
Il documento, se permette al contribuente di esercitare i suoi diritti contro l’atto impositivo di riscossione deve essere considerato valido anche se non presenta tutti gli estremi a patto che le informazioni che mancano siano facilmente reperibili o desumibili.
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Cartella esattoriale non valida
Anche se una cartella esattoriale non è mai nulla in automatico (per esserlo deve essere annullata o da chi l’ha emessa o da un Giudice a seguito di ricorso), potrebbe presentare quelli che sono motivi di nullità che possono portare alla presentazione di un ricorso per l’annullamento.
Uno dei motivi di nullità di una cartella va ricercato nel difetto di motivazione. Se la cartella non specifica, ad esempio, a quale mancato pagamento si riferisce, se c’è un errore nel calcolo di interessi, aggio o sanzioni, se in essa è omessa l’indicazione del responsabile del procedimento, se non è sottoscritta (anche se in questo caso la nullità c’è solo quando è in dubbio l’autorità che l’ha emessa).
Quando una cartella esattoriale non è completa in ogni sua parte, quindi, il contribuente può presentare ricorso per l’annullamento. L’ordinanza della Corte di Cassazione, però, cambia un po’ le carte in tavola.
La cartella esattoriale è valida
I Supremi Giudici hanno espresso il loro parere sulla nullità dell’atto in caso di mancanza di dati facilmente recuperabili. I giudici sostengono che una cartella esattoriale è valida a patto che indichi dove individuare i dati mancanti. Se una cartella di pagamento, quindi, non riporta il prospetto di liquidazione, che è facilmente reperibile, l’atto è considerato lo stesso valido (i dati mancanti si possono ricavare con un semplice calcolo matematico).
Nell’ordinanza i giudici spiegano che:
In tema di riscossione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
L’ordinanza in questione riguarda il caso di una cartella esattoriale in cui era mancante il prospetto di liquidazione, ma erano presenti solo gli estremi della decisione della Commissione tributaria regionale. Secondo il contribuente, infatti, la pretesa di pagamento risultava illegittima perché mancava il prospetto di liquidazione o una motivazione che consentisse di capire il perché della determinazione dell’importo richiesto.
Secondo i giudici, però, essendo presenti gli estremi della decisione della Commissione tributaria, non era necessario inserire anche una motivazione specifica: il contribuente aveva in mano tutti gli elementi per verificare la determinazione dell’importo richiesto tramite semplici calcoli matematici (gli importi, infatti, erano stati legalmente determinata dalla Commissione tributaria).
L’articolo 7, comma 1 dello Statuto del contribuente, infatti, dispone che
Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione
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